ISCRO: una nuova possibilità di indennità per i liberi professionisti con partita IVA
ARRIVA L’INIZIATIVA INPS A SOSTEGNO DELLE CATEGORIE DI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA CHE ESERCITANO ABITUALE ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO
Dal 1° luglio 2021 è attiva l’ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa); una opzione dell’INPS a sostegno dei professionisti che per vari motivi malattie o situazioni esterne qual è stato il COVID hanno subito un calo di fatturato. Al momento questa iniziativa è stata approvata in via sperimentale per gli anni 2021/2022/2023, ma in molti auspicano venga mantenuta e, anzi, ampliata. Anche la FIF tramite la sua presenza in ASSOPROFESSIONI e agendo sul CNEL cercherà di essere propositiva non solo per la sua riconferma ma per renderla più completa e fruibile. L’ISCRO è decretata da circolare INPS numero 94 del 30 giugno, che fa seguito a quanto stabilito nella Legge di Bilancio 2021. La cassa integrazione ISCRO è riconosciuta ai soggetti iscritti alla Gestione Separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo. Al momento si tratta di una indennità che va da un minimo di 250 ad un massimo di 800 euro mensili erogati per 6 mesi di ciascuno degli anni per cui si fa domanda.
Per accedere a questo contributo occorre:
1) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto né assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
2) iscrizione alla Gestione Separata;
3) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
4) reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei tre anni precedenti lo stesso anno (vedi esempio);
5) reddito dichiarato non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato con l’indice Istat;
6) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
7) avere la Partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale.
Ovviamente se nel corso dell’anno richiesto si chiude la Partita IVA si perde il diritto all’erogazione. Per capire meglio ecco un esempio di come si calcola il reddito nell’ipotesi si presenti la domanda per il 2021 (termine massimo il 31 Ottobre). Qualcuno potrà osservare che si tratta di cifre basse, ma certamente occorre fare i conti con tutta la situazione attuale e certamente si tratta di un punto di partenza che serve a livello sperimentale. Vista la scarsità di tutela che gli autonomi iscritti alla gestione separata hanno storicamente avuto, questo è un primo importante passo. Al sito INPS è già possibile presentare domanda (https://www.inps.it/prestazioni-servizi/indennita-straordinaria-di-continuita-reddituale-e-operativa-iscro)
Per presentare la domanda occorrono:
- credenziali PIN INPS
Oppure
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS)
- Enti di Patronato
Ovviamente saranno fatti controlli incrociati dei requisiti reddituali (autocertificati dal richiedente in fase di domanda) fra INPS e l’Agenzia delle Entrate. è un punto di partenza per dare agli autonomi (sempre più presenti nel mondo del fitness) un sostegno in più nei momenti particolare crisi (si pensi anche a infortuni o malattia). La F.I.F. continuerà a battersi per cercare di ampliare sempre più i diritti sia dei collaboratori sportivi (tramite ASI) e sia dei professionisti (Tramite ASSOPROFESSIONI e CNEL).
Reddito dell’anno 2020 (antecedente alla domanda): 7.000 euro (quindi inferiore a 8.145)
Redditi del triennio precedente all’anno antecedente la domanda:
Anno di riferimento / Reddito percepito
2019 / 16.000,00 euro
2018 / 15.500,00 euro
2017 / 14.500,00 euro
Somma dei redditi percepiti nei tre anni precedenti alla domanda: 46.000,00 euro; media dei redditi (46.000,00: 3): 15.333,33 euro; 50 per cento - ossia la metà - della media: 7.666,66 euro.
7.000,00 euro, è l’importo del reddito percepito nel 2020, ed è inferiore alla media calcolata dei 3 anni precedenti 7.666,66 euro.
Una consulenza legislativa privata direttamente a casa tua
Con la pubblicazione sul sito del Ministero, il decreto che disciplina le iscrizioni al Runts (il Registro unico nazionale del Terzo settore) si rende sempre più importante capire tutte le opzioni che la riforma del terzo settore comporta per tutto il mondo delle associazioni. Su questo delicato ed importantissimo argomento la Federazione Italiana Fitness ha deciso predisporre una collaborazione personalizzata con lo studio legale Martinelli/Rugolino. Certamente una opportunità unica per capire le implicazioni che questa riforma implica.
L’avvocato Guido Martinelli, esperto del settore dello sport, consulente di enti e federazioni del CONI, sarà a vostra disposizione per fornirvi vari chiarimenti. Principalmente:
• Dubbi sulle regole da seguire e sugli adempimenti che le norme sulla pandemia Covid obbligano a rispettare.
• Chiarimenti sulla prossima riforma dello sport
L’avvocato Martinelli potrà essere virtualmente davanti a voi per un’ora in cui potrete chiedergli quello che vorrete, come se foste soli nel suo studio.
Il collegamento avverrà da remoto in diretta Webinar.
Il costo del servizio è di 140 euro per i centri affiliati FIF o scuole affiliate IDA, oppure di 190 euro per i centri o scuole non affiliati. Naturalmente sarà aggiunta l’IVA, se ed in quanto dovuta, per ogni ora o frazione di ora utilizzata.
Per informazioni scrivere al nostro indirizzo mail o telefonare allo 0544 34124.
Contributi a fondo perduto in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche
Importante novità attesa con ansia da tutte le associazioni per accedere ai contributi a fondo perduto
Pubblichiamo il decreto dell'Ufficio per lo sport che rende accessibile il Fondo destinato ad interventi a favore delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche, considerata la necessità di far fronte alla crisi economica che ha coinvolto anche il mondo dello sport e determinatasi in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le risorse disponibili ammontano ad oltre 50 milioni di euro e si aggiungono alle risorse messe a disposizione del mondo sportivo di base in seguito al protocollo d’intesa siglato tra l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico e la società Sport e Salute SpA e che prevede ulteriori 22 milioni di euro.
È inoltre pubblicato l'allegato 1 del citato decreto, contenente «Criteri per l'accesso ai finanziamenti a fondo perduto per associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche».
La presentazione delle domande di accesso alla misura saranno possibili attraverso una piattaforma web il cui indirizzo verrà pubblicato sul sito dell'Ufficio per lo sport in data 15 giugno 2020.
Sono previste due finestre:
• la prima a partire dalle ore 12:00 del 15 giugno 2020 e terminerà alle ore 20:00 del giorno 21 giugno 2020.
• la seconda sarà aperta a partire dalle ore 12:00 del 22 giugno 2020 e terminerà alle ore 20:00 del giorno 28 giugno 2020.
I criteri di accesso alle due sessioni sono indicate nelle Linee Guida allegate al Decreto dell’Ufficio per lo Sport.
Mutuo Light Liquidità ASD SSD
Da oggi lunedì 18 maggio saranno attivi i mutui liquidità del Credito Sportivo. Nel sito dell'ICS tutte le linee guida.
Beneficiari: Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al registro CONI o alla Sezione parallela CIP, regolarmente affiliate da almeno 1 anno, alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva, alle Federazioni Sportive Paralimpiche e alle Sezioni Paralimpiche delle Federazioni Sportive Nazionali.
Per saperne di più, clicca sul link sottostante:
https://www.creditosportivo.it/covid19/mutuoliquidita/mutuolightliquiditaASDSSD.html
Preparate i documenti! Da oggi (??) Mutuo Light Liquidità per A.S.D. e S.S.D.
L’Istituto per il Credito Sportivo ha elaborato i criteri e il relativo regolamento per rendere accessibili, ai soggetti interessati, i finanziamenti erogati in base al ‘Decreto Liquidità’. Nelle prossime ore saranno pubblicati sul sito di ICS. Come è noto, il Governo ha dato vita e finanziato il Comparto Liquidità del Fondo di Garanzia e del Fondo Contributi Interessi in gestione all’Istituto per il Credito Sportivo (articolo 14 del decreto Legge 8 aprile 2020, n.23), per consentire l’erogazione di mutui – senza garanzie e a tasso 0 – destinati alla base del mondo sportivo, che in questo drammatico momento sta vivendo, come anche il resto del Paese, un momento emergenziale.
Il mutuo ICS per Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche si chiamerà “Mutuo light liquidità”.
I CRITERI DI ACCESSO
Nelle prossime ore (????) le Ssd e la Asd, potranno accedere alla richiesta di finanziamento direttamente dall’homepage del sito www.creditosportivo.it nella sezione dedicata alle misure di sostegno collegate all’emergenza epidemiologica Covid-19, compilando il modulo online
Il form prevede il caricamento dei seguenti documenti:
- Atto costitutivo.
- Statuto. Requisiti: conformità dell’atto a quello presente sul registro CONI.
- Verbale di delibera dell’organo che ha i poteri per autorizzate il presidente o legale rappresentante a contrarre il finanziamento.
- Atto di certificazione, se presente, della personalità giuridica.
- Documento del legale rappresentante con codice fiscale.
- Attribuzione codice fiscale del sodalizio sportivo.
- Estratto conto bancario dell’ultimo trimestre 2019.
- Bilancio o rendiconto approvato anno 2018.
- Bilancio o rendiconto provvisorio 2019.
- Delibera di attribuzione poteri al Presidente a contrarre mutui.
- Iscrizione al Registro CONI nel 2020.
Saranno presenti sul sito tre moduli:
- La lettera di attestazione, da inviare all’Ente (NAZIONALE), che certifichi i dodici mesi di affiliazione.
- Il modulo di richiesta di finanziamento.
- Il modulo di accesso al fondo.
La società in questione dovrà essere anche in regola con i pagamenti degli impegni associativi.
NELLE PIEGHE DEL DECRETO
L’articolo 14 del Capo II del Decreto Legge n.23 dell’8 aprile 2020 – Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19 e meglio noto proprio come “Decreto liquidità” – è dedicato ai finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Associazioni e delle Società Sportive dilettantistiche, e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti.
Tali strumenti, che vanno ad aggiungersi alle misure già previste con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, consentiranno di garantire 100 milioni di euro di finanziamenti e consentiranno altresì di ridurre tempi e oneri per chi ha necessità immediate di liquidità, al fine di poter far ripartire le attività e valorizzare l’importante ruolo sociale dello sport.
Gli importi finanziabili saranno a tasso zero, della durata di 6 anni, si potrà cominciare a restituire il finanziamento a partire dal terzo anno. Il massimo importo erogabile è di 25 mila € e fino al massimo del 25% dei ricavi.
Queste le caratteristiche nel dettaglio:
- IMPORTO. Da un minino di 3mila euro a un massimo di 25mila euro nella misura massima del 25% del fatturato dell’ultimo bilancio o delle entrate dell’ultimo rendiconto (in entrambe i casi, almeno 2018), regolarmente approvati dalla società o dalla associazione
- DURATA. 6 anni dei quali 2 di preammortamento e 4 di ammortamento.
- PAGAMENTO PRIMA RATA. Dopo 2 anni di preammortamento.
- TASSO DI INTERESSE. Totale abbattimento degli interessi per l’intera durata del finanziamenti da parte del Fondo Contributo Interessi – Comparto Liquidità.
- GARANZIA. 100% del finanziamento da parte del Fondo di Garanzia – Comparto Liquidità.
Qui il modulo da mandare compilato ad Asi Nazionale ; oggetto: Credito Sportivo
Credito sportivo: i criteri di accesso al Decreto Liquidità
L’Istituto per il Credito Sportivo ha elaborato i criteri e il relativo regolamento per rendere accessibili, ai soggetti interessati, i finanziamenti erogati in base al ‘Decreto Liquidità’. Nelle prossime ore saranno pubblicati sul sito di ICS. Come è noto, il Governo ha dato vita e finanziato il Comparto Liquidità del Fondo di Garanzia e del Fondo Contributi Interessi in gestione all’Istituto per il Credito Sportivo (articolo 14 del decreto Legge 8 aprile 2020, n.23), per consentire l’erogazione di mutui – senza garanzie e a tasso 0 - destinati alla base del mondo sportivo, che in questo drammatico momento sta vivendo, come anche il resto del Paese, un momento emergenziale.
Il mutuo ICS per Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche si chiamerà “Mutuo light liquidità”.
I CRITERI DI ACCESSO
Nelle prossime ore, le Ssd e la Asd, potranno accedere alla richiesta di finanziamento direttamente dall’homepage del sito www.creditosportivo.it nella sezione dedicata alle misure di sostegno collegate all'emergenza epidemiologica Covid-19, compilando il modulo online
Il form prevede il caricamento dei seguenti documenti:
- Atto costitutivo.
- Statuto. Requisiti: conformità dell’atto a quello presente sul registro CONI.
- Verbale di delibera dell’organo che ha i poteri per autorizzate il presidente o legale rappresentante a contrarre il finanziamento.
- Atto di certificazione, se presente, della personalità giuridica.
- Documento del legale rappresentante con codice fiscale.
- Attribuzione codice fiscale del sodalizio sportivo.
- Estratto conto bancario dell’ultimo trimestre 2019.
- Bilancio o rendiconto approvato anno 2018.
- Bilancio o rendiconto provvisorio 2019.
- Delibera di attribuzione poteri al Presidente a contrarre mutui.
- Iscrizione al Registro CONI nel 2020.
Saranno presenti sul sito tre moduli:
- La lettera di attestazione, da inviare all’Ente ASI via mail ad , che certifichi i dodici mesi di affiliazione.
- Il modulo di richiesta di finanziamento.
- Il modulo di accesso al fondo.
E’ altresì richiesta una lettera dell’Ente di promozione sportiva di riferimento che attesti l’affiliazione e l’iscrizione da almeno un anno al Registro CONI o alla sezione parallela CIP. La società in questione dovrà essere anche in regola con i pagamenti degli impegni associativi.
NELLE PIEGHE DEL DECRETO
L’articolo 14 del Capo II del Decreto Legge n.23 dell’8 aprile 2020 – Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19 e meglio noto proprio come “Decreto liquidità” - è dedicato ai finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Associazioni e delle Società Sportive dilettantistiche, e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti.
Tali strumenti, che vanno ad aggiungersi alle misure già previste con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, consentiranno di garantire 100 milioni di euro di finanziamenti e consentiranno altresì di ridurre tempi e oneri per chi ha necessità immediate di liquidità, al fine di poter far ripartire le attività e valorizzare l’importante ruolo sociale dello sport.
Gli importi finanziabili saranno a tasso zero, della durata di 6 anni, si potrà cominciare a restituire il finanziamento a partire dal terzo anno. Il massimo importo erogabile è di 25 mila € e fino al massimo del 25% dei ricavi.
Queste le caratteristiche nel dettaglio:
- IMPORTO. Da un minino di 3mila euro a un massimo di 25mila euro nella misura massima del 25% del fatturato dell’ultimo bilancio o delle entrate dell’ultimo rendiconto (in entrambe i casi, almeno 2018), regolarmente approvati dalla società o dalla associazione
- DURATA. 6 anni dei quali 2 di preammortamento e 4 di ammortamento.
- PAGAMENTO PRIMA RATA. Dopo 2 anni di preammortamento.
- TASSO DI INTERESSE. Totale abbattimento degli interessi per l’intera durata del finanziamenti da parte del Fondo Contributo Interessi – Comparto Liquidità.
- GARANZIA. 100% del finanziamento da parte del Fondo di Garanzia – Comparto Liquidità.
Richieste di rimborsi per abbonamenti o corsi non usufruiti a causa dell'emergenza? Ecco come comportarsi
Per i gestori di associazioni e società sportive, in una situazione di carenza di liquidità, oltre a fronteggiare il sostenimento di costi fissi si prospettano all’orizzonte nuovi fronti di preoccupazione tra cui la restituzione delle quote già versate dai loro utenti. Come comportarsi di fronte a tali pretese? Si è obbligati a restituire le quote o ci sono soluzioni alternative?
La parola all’avv. BIANCAMARIA STIVANELLO - Patrocinante in Cassazione
IL DIRITTO AL RIMBORSO DELLE QUOTE: TUTTI CONSUMATORI?
È sempre più diffusa e capillare l’azione promossa da diverse associazioni di consumatori per tutelare il diritto degli utenti alla restituzione di quanto pagato a palestre e centri sportivi per servizi non utilizzati a causa del blocco delle attività imposto dai provvedimenti emergenziali per il contrasto e la diffusione del Covid-19.
Non bastava la chiusura prolungata degli impianti e non bastavano l’incertezza sui tempi della riapertura né la consapevolezza che la ripresa sarà comunque condizionata al rispetto doveroso di misure anticontagio: per i gestori di associazioni e società sportive, che in una situazione di carenza di liquidità già devono sostenere costi fissi come affitti, mutui o termini di pagamento non prorogati, si prospettano all’orizzonte nuovi fronti di preoccupazione.
Come comportarsi di fronte a tali pretese? Si è obbligati a restituire le quote? Ci sono soluzioni alternative?
Per rispondere a questi interrogativi e cercare di chiarire i dubbi dei sodalizi sportivi è utile in primo luogo richiamare il concetto di associato e tesserato, valutare il contenuto e le modalità di erogazione della prestazione sportiva dilettantistica nonché il concetto di prestazione impossibile e le implicazioni sulla responsabilità contrattuale. Ma andiamo con ordine.
ASSOCIATI - TESSERATI - UTENTI
Lo status di associato o socio dell’associazione deriva dal perfezionamento del contratto associativo secondo le modalità stabilite dallo statuto; comporta l’acquisizione di una serie di diritti e di doveri previsti dallo statuto anche nel recepimento delle clausole contenute nell’art. 90 L.289/02 e nell’l’art.148 comma VIII Tuir (effettività del rapporto associativo, diritto di voto in assemblea per l’approvazione del bilancio, diritto di elettorato attivo e passivo per le cariche associative e così via).
Il rapporto associativo è fondato sul contratto di associazione che è un contratto con comunione di scopo e non un contratto di scambio; pertanto l’associato non può qualificarsi come consumatore nei confronti del sodalizio cui ha aderito e di cui condivide scopi e finalità.
I contributi versati dal socio non sono mai rimborsabili per definizione, in nessun caso, né al momento del recesso né allo scioglimento dell’associazione come previsto dagli articoli 24 e 37 del Codice Civile.
La regola vale innanzitutto per la quota di adesione annuale e per il rinnovo. Quanto all’importo versato a fronte della partecipazione alle attività - ad esempio per la partecipazione ad un corso - va innanzitutto verificato come lo statuto e/o il regolamento abbiano disciplinato tale emolumento: se la somma ancorché da versarsi a rate si qualifica come contributo associativo integrativo annuale o per l’intera attività, viene determinato in funzione dei costi anche fissi che l’associazione deve sostenere per realizzare le attività istituzionali e comunque quale contributo associativo finalizzato a sostenere l’associazione nel perseguimento delle finalità istituzionali condivise da tutti gli aderenti, si può affermare che anche tale versamento abbia la natura di contributo e pertanto non sia rimborsabile.
Diverso invece il caso di tesserati, nelle associazioni o nelle s.s.d., con i quali si instaura un rapporto di altra natura: sotto il profilo che ci occupa, possono essere considerati utenti in quanto destinatari dell’erogazione di servizi sportivi, seppure con qualche riserva. Essi infatti, pur non essendo soci del sodalizio, instaurano un rapporto atipico, non necessariamente e non sempre classificabile come accordo di scambio sul presupposto che richiedendo il tesseramento, hanno inteso svolgere l’attività sportiva in modo continuativo, secondo regole prefissate della disciplina praticata e sono quindi entrati a far parte dell’ordinamento sportivo in un contesto che esula dall’ambito dei servizi commerciali. Se ne trova conferma anche nei contenuti del Registro 2.0 che richiede l’inserimento dei partecipanti alle attività didattiche e sportive. Ma non è questa la sede per approfondimenti sulla natura del tesseramento.
Sul piano pratico, focalizzando l’attenzione sulle singole prestazioni - come ad esempio l’acquisto di un pacchetto di lezioni o di ingressi in palestra, l’abbonamento mensile, l’iscrizione a un corso bimestrale di tennis o di nuoto - è inevitabile che le si debba qualificare come controprestazioni in relazione ad un rapporto contrattuale di scambio, ancorché defiscalizzato ai sensi dell’art. 148 comma 3 TUIR.
In tale contesto quindi i beneficiari di tali prestazioni - tesserati non soci ma potenzialmente anche i soci quando difetti la natura associativa del contributo - possono essere qualificati come utenti nel significato attribuito dal codice del consumo e vedersi riconosciuti i diritti loro spettanti.
Impossibilità della prestazione: definitiva o temporanea?
I vademecum e la modulistica messi a disposizione dalle associazioni di consumatori fondano la richiesta di rimborso sull’art.1463 del Codice Civile che disciplina gli effetti dell’impossibilità della prestazione sui contratti a prestazioni corrispettive stabilendo che la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta.
Nel nostro caso, per semplificare, se gli utenti non possono usufruire del corso/abbonamento durante il periodo di chiusura del centro sportivo potranno chiedere la restituzione dell’importo versato, salvo che siano state accettate e sottoscritte particolari clausole nel regolamento che dispongano diversamente per il caso di forza maggiore (prevedendo ad esempio la possibilità di sospendere e recuperare o di utilizzare buoni sostitutivi, in tutto o in parte). In tal caso, trattandosi di clausole vessatorie, si dovrà compiere una valutazione caso per caso per verificarne la validità nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice del Consumo e in base al requisito della c.d. doppia firma prevista dall’art.1341 del Codice Civile.
In assenza di clausole o in presenza di clausole invalide, è quindi riconosciuto all’utente il diritto alla restituzione di quanto versato.
Bisognerebbe tuttavia valutare se la prestazione sia definitivamente o solo temporaneamente impossibile: infatti considerato che l’impossibilità di ricevere la prestazione non è definitiva ma limitata nel tempo e legata alla durata delle misure di contenimento, si può invocare il dettato dell’art.1256 comma secondo del Codice Civile che esclude la responsabilità per inadempimento quando il ritardo sia dovuto a causa non imputabile all’obbligato (e non vi possono essere dubbi che la chiusura dell’attività per factum principis renda oggettivamente, seppure temporaneamente, impossibile lo svolgimento delle attività per causa non imputabile ai sodalizi sportivi).
E’ quindi possibile in questi casi attuare una sospensione dell’abbonamento/corso che andranno poi recuperati con la ripresa delle attività, sempre che l’utente abbia interesse a usufruirne successivamente. Viene qui in risalto non solo la posizione del socio – nelle ipotesi in cui possa applicarsi il codice del consumo - ma anche quella del tesserato; entrambi, per definizione, svolgono attività organizzata non occasionale, e quindi ben potrebbero mantenere l’interesse a recuperare abbonamenti e lezioni in un momento successivo a seconda della tipologia di corso o di attività.
Quali soluzioni alternative al rimborso?
Oltre alla possibilità di sospensione dell’abbonamento, per evitare la restituzione delle somme, che inevitabilmente andrebbe ad aggravare la carenza di liquidità del sodalizio, si potrebbe utilizzare la soluzione dei c.d. voucher previsti dal Decreto Cura Italia (art.88 D.L. n.18/20) per i contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura: vanno emessi su richiesta dell’utente e utilizzati entro un anno.
Ancora: l’organizzazione di attività didattiche e sedute di allenamento a distanza - dove possibili - possono configurarsi come sostitutive delle attività non usufruite e quindi utili a contrastare la richiesta di rimborso; si ritengono idonee in particolare in presenza di clausole, validamente accettate e sottoscritte, che riservano all’a.s.d./s.s.d. la variazione dei programmi di attività e delle modalità di gestione delle stesse.
Quali responsabilità in caso di mancato rimborso?
L’associazione o società sportiva che riceve la richiesta di rimborso, valutate tutte le circostanze del caso concreto, dovrà possibilmente ricercare una soluzione condivisa con i propri associati e tesserati che possa garantire il contemperamento delle reciproche esigenze e proporre sospensioni, recuperi, voucher totali o parziali, compatibili con la sostenibilità finanziaria dell’ente, ma anche richiamare i frequentatori del centro ad un senso di solidarietà e appartenenza auspicando - quanto meno da parte dei soci - una piena collaborazione, sul presupposto che essi si sono impegnati a versare i contributi non in funzione di una specifica controprestazione ma per sostenere le attività dell’ente e la diffusione della promozione sportiva dilettantistica.
La soluzione bonaria è sempre raccomandata per evitare i costi e l’alea di un giudizio che, se promosso con azioni collettive supportate dall’assistenza delle associazioni di consumatori, può diventare particolarmente gravoso per il gestore del centro sportivo.
In mancanza di accordo, quando sussistono le condizioni per il diritto alla restituzione dell’importo, il gestore che non vi provveda risponde a titolo di responsabilità contrattuale per inadempimento con conseguente obbligo al risarcimento del danno. Tuttavia la situazione emergenziale, riconosciuta espressamente come causa di forza maggiore dall’art.3 comma 6bis del D.L. 23/2/2020, può essere valutata ai fini della liberazione del debitore purché, trattandosi di pagamento di somme di denaro, sia dimostrata l’impossibilità oggettiva di disporre con la dovuta diligenza di sufficienti risorse finanziarie.
L’analisi delle norme codicistiche non consente dunque di dare risposte univoche ma offre una base su cui costruire soluzioni adatte alle circostanze del caso soprattutto per le s.s.d. e più in generale per i rapporti con i tesserati. Quanto ai soci delle a.s.d., l’auspicio è che a fronte di tali argomentazioni possano ricordare di essere prima associati che consumatori.
La domanda di indennità per i collaboratori sportivi, le risposte degli esperti
"CHIARIAMO LA SITUAZIONE LEGISLATIVA ATTUALE" - I COMMENTI E LE RISPOSTE ALLA DIRETTA FACEBOOK DEL 6 APRILE 2020
Il 6 aprile si è tenuto in diretta sulle pagine Facebook di IDA e FIF l'incontro tra Dott. Marco Neri - vice presidente FIF, membro del comitato scientifico, il Dott. Claudio Barbaro - senatore e presidente nazionale ASI, il Dott. Martinelli Guido - avvocato specializzato in tematiche sportive e la Dott.ssa Biancamaria Stivanello - avvocato specializzato in tematiche sportive per portare maggiori chiarimenti sull'attuale situazione di incertezza lavorativa per il settore delle palestre/scuole di danza, delle società e associazioni sportive.
Il video della diretta potete vederla a questo link:
Sport&Salute/ Decreto Cura Italia ne parliamo insieme ad ASI
Di seguito vi riportiamo le domande arrivate nel corso della diretta e le relatve risposte, certi che siano di interesse generale.
PA - Posso sapere come sia possibile che coloro che hanno dichiarato più' di 10000€ pagando la ritenuta d'acconto per quale motivi non hanno diritto al bonus forse le loro famiglie non meritano aiuti , perche' loro nn hanno avuto lo stipendio sospeso vista la chiusura delle ssd??
Purtroppo ci possiamo limitare solo ad analizzare quello che è stato previsto in questo decreto. Ovviamente si cercherà in tutti I modi di tutelare chi per vari motive non è rientrato in questa prima manovra
RC - Ho perso il lavoro per questo virus,il mio contratto trainer scade il 30/6/2020.cosa posso rivendicare?
Scadendo il 30/06 rientra in queli aventi diritto
SP - Ma possibile che vengano considerati solo i collaboratori e delle spese vive delle ASD come le bollette, non se ne fa mensione
Questo decreto si rivolge solo ai lavoratori; ovviamente ci sono e ci saranno altri strumenti per cercare di individuare quail le azioni per dare aiuto per quello che riguarda tutte le utenze. Questi tipi di problemi e domande sono comuni ad ogni genere di attività soggette a canoni di affitto e spese di utenze
DV - Ssd e associazioni private con partita iva non hanno nessuna agevolazioni. Le spese stanno uscendo tali e quali. Come possiamo riaprire?
Per ora alle P IVA sono stati previsti I 600 euro che saranno rinnovati. Siamo in attesa di alter decisioni riguardanti ogni altra forma di intervento
MP - Se ho questo, come unico lavoro, com’è possibile che, in un anno, possa guadagnare meno di 10mila euro, se, dichiaro tutto?!?
La situazione dei 10.000 Euro è molto diffusa ed è logico che si evidenza una incongrunza del sistema. Sarà compito degli EPS e delle altre organizzzioni cercare di proporre soluzioni
GA - Le Ssd dovranno restituire le quote versate come seconda rata a febbraio dagli iscritti? Come tutelarsi per prossimo anno visto che associazioni tutelalo frequentanti dicendo che possono farsi restituire la quota se non frequentano?
Come evidenziato dall’avv Martinelli non è detto che le quote vadano restituite. E’ plausibile ci possa essere un prolungamento della frequenza. Ovviamente I regolamenti interni delle single associazioni vanno valutati caso per caso. Ricordiamoci che siamo di fronte ad un evento eccezzionale
DV - Domanda: sono previste proroghe per l'assemblea dei soci delle ASD? Noi avremmo come scadenza il 30 aprile, ma è impossibile convocare un'assemblea durante questa emergenza.
Per le ASD che non abbiano anche la qualifica di onlus o APS non sono previste proroghe per legge perchè il termine di approvazione del bilancio è previsto dallo statuto. E’ consentito organizzare assemblee in videoconferenza ma se non è possibile rispettare le procedure statutarie con la modalità a distanza, non rimane che rimandare l’adempimento fino a quando non saranno consentite nuovamente le riunioni.
DD - Scusate la mia ignoranza, ma stiamo parlando di chi non ha partita iva come personal trainer?
Nel decreto di oggi si; I PT con P IVA rientrano nel decreto precedebte per cui dal 1 Aprile possono richiedere I 600 Euro all’INPS
MA - Visto che non è obbligatorio nel nostro settore avere un contratto. Come si fa la richiesta se non c'è un contratto da allegare alla richiesta?
Il decreto prevede ci possa anche essere una prova di pagamento (bonifico bancario) relative al mese di febbraio 2020
LR - Come fare per gli affitti delle ASD con i privati? Il mio non mi vuole venire incontro minimamente
La normative non entra nella gestione dei rapport fra proprietari e affituari. Quello che stiamo vedendo è (in linea di massima) una grossa disponibilità da parte dei proprietari che ben conoscono la situazione ed hanno la consapevolezza che perdere ora un affittuario significa probabilmente non trovarne altri per lunghi periodi
OS - Per al Asd quindi nessun aiuto? Dato che siamo chiusi dal 5 marzo e forse riapriremo a settembre?
Questo decreto si rivolge agli operatori sportivi. Dobbiamo continuare a batterci per fare in modo di riuscire a gestire le spese vive che continuano ad incombere
EO - 24:08 Noi siamo chiusi dal 24 febbraio. Quali aiuti?
Vedi risposta precedente
SL - Ma questo bonus, è solo per marzo? O ci saranno anche per i successivi mesi, visto che saremo fermi almeno fino a giugno?
Probabilmente ci saranno rinnovi di questo aiuto così come è stato preannunciato per le P IVA
VC - Come si farà con gli abbonamenti già in essere con gli utenti?
E’ presumibile che la scelta più comune sara quella di prorogarli; poi ogni club potrà formulare delle offerte
RB - Mi scusi Senatore ma allora tutti gli Eps cosa ci stanno a fare????? Solo è la federazione calcio esiste?????
Gli Eps si battono da sempre per portare l'attenzione delle istituzioni verso lo sport di base. È purtroppo prevalente invece, l'attenzione di queste verso quello di vertice. Sbagliando
RC - Gli Eps “sarebbero” i nostri sindacati ma nn vedo e mai visto una voce sollevata per i diritti di chi come noi siamo LAVORATORI come tutti gli altri
Asi lo sta facendo e da settimane, attraverso campagne stampa e iniziative congiunte si è sollevata in difesa dei collaboratori. Forse siamo stati i primi a denunciare le poche risorse destinate al comparto
CZ - Ma se no profit non avrà aiuti allora chiudiamo! Come si fa a pagare affitti?
Vedere risposte precedenti
LA - Gli affitti con i privati, grosso problema, visto che si adotta la chiusura ordinata da parte dello stato è impossibile assolvere il contratto di affitto senza che si guadagna, devono annullarlo (e no rimandarlo non possiamo indebitarci) fino a nuova aperture
Vedere risposte precedenti oltre ad una azione diretta con il proprietario ci saranno forme di credito agevolato particolari
DV - E se gli aiuti non arrivano, e non arriveranno, almeno possiamo avere una data di riapertura con tutte le misure che dirà la sanità? Come possiamo creare strategie? Come si fa a far recuperare mesi di abbonamenti pagati senza incassare un euro e pagando tutte le spese?
Purtroppo le riaperture sono vincolate al superamento di tutte le necessarie sicurezze sanitarie: come evidenziato dal senatore Barbaro ora non sono concepibili spazi di deroga. Immaginiamo poi tutta la gestione del centro, comprese le distanze nelle classi o fra una macchina e l’altra o l’uso di mascherina molto poco compatibile con l’attività fisica
GA - Se non restituiamo quote perdiamo i clienti!!!!
Vedere risposte precedenti
MM - Le società che hanno un contratto d'affitto con un privato hanno diritto a una sospensione oppure no?
Attualmente non è prevista una differenza; la maggioranza hanno contratti con privati
JE - Si potrà valutare le facilitazioni previste per le nuove assunzioni? Sgravi fiscali e contributive
E’ un argomento troppo vasto per trovare una risposta ed una soluzione in questo contest. Ci saranno certamente approfondimenti con apposite articoli
LBC - Ma per gli studi privati di pilates e yoga, gestiti da liberi professionisti?
Questi hanno probabilmente P IVA e rientrano nei 600 euro da richiedere all’INPS
DV - Scusate, perchè si continua a dire Settembre? C'è scritto dove che riapriamo a Settembre? Potete risponderci?
Nessun documento riporta date di riapertura
MP - Se uno ha un pagamento trimestrale? e sono stato pagato a GENNAIO 2020?
Si deve allegare la copia del contratto, la quietanza di pagamento del mese di febbraio è richiesta in alternativa al contratto. Dipenderà anche se + specificato il pagamento anticipato o posticipato
PA - Ma la regola che chi prende più' di 10000€ e paga la ritenuta viene dopo chi nn dichiara la suddetta somma non e' un incentivo all'evasione?
Sarà compito di tutti coloro che agiscono in questo settore cercare di adeguare le norme ad una situazione più aderente alla realtà
VE - Avvocato io ho la scadenza della naspi il 5 di marzo?? Secondo lei È un problema per la richiesta??
Dalla lettura delle norme e dei documenti di prassi, sembra che la Naspi sia compatibile con il bonus ma non ci sono ancora chiarimenti ufficiali sul punto
NB - Se ho più contratti di collaborazione, quale scelgo? Cioe, si lavora in una palestra e una piscina ed esempio
Quello che vuole, probabilmente il più elevato ma IMPORTANTE che la somma dei contratti non superi i 10.000 euro
AG - La prima settimana di marzo, lavorata può essere pagata senza precludere il bonus?
Riteniamo di sì, perchè il bonus è un’indennità che prescinde dall’importo del compenso e quindi anche dall’effettiva erogazione. E’ incompatibile con altri redditi da lavoro ma non con il compenso sportive eventualmente percepito
SSC - Il tesserino è obbligatorio?
Questo decreto per usufruire dei 600 Euro non prevede obbligatorietà del tesserino tecnica che assume altri valori nel contesti di leggi regionali per lo svolgimento dell’attività soprattutto in caso di controlli
RA - Se sono il presidente dell’associazione con contratto di collaborazione posso usufruire?
Si, purchè ricorrano tutti gli altri requisiti
PA - Ma gli abbonamenti dei soci devono essere allungati o possiamo rifiutarci mi sa che se perdiamo noi gestori moltissimi euro possono anche i soci perdere qualke mese di abbonamento con una perdita di poche centinaia di euro nel caso più estremo
Questa può essere solo una scelta della singola struttura, dal punto di vista formale è stata pagata una quota per usufruire di un servizio. Il servizio per cause di forza maggiore non è stato erogabile ma nel momento in cui la situazione lo permette il rapporto in teoria riprende valore. Poi immaginiamo ci possa essere un margine di trattativa magari anche consultandosi con altri club della zona
KM - Chiedo scusa, forse mi sfugge qualcosa sul reddito extra...ma se io ho percepito la prima settimana di marzo posso o non posso richiedere il bonus?
vedi sopra
RG - Per essere tesserato si intende possedere un tesserino tecnico?
Per lavorare in una ASD occorre avere la tessera di socio di quella ASD
NB - Come possono accertarsi su chi abbia avuto meno di 10.000 lo scorso anno?
L’importo risulta anche dalla CU se regolarmente trasmessa. In ogni caso la dichiarazione è resa a pena di falso con conseguenze penali per il dichiarante in caso di affermazioni mendaci
RA - Se percepisco la naspi posso usufrire?
vedi sopra
MA - Se uno prende la disoccupazione? Può fare richiesta?
L’argomento è discusso; in un primo tempo sembrava di si ma da ultime indicazioni sembra che si propenda per il NO
OS - Scusate ma ho bisogno di un chiarimento. Avete parlato di BORSA DI STUDIO, ma intesa come borsa di studio universitaria? Perché la borsa di studio serve per coprire le spese universitarie. Potete chiarire meglio? Grazie mille
I redditi assimilati a lavoro dipendente escludono il diritto al bonus sportive e questi comprendono borsa di studio o di assegno premio o sussidio per fini di studio o di addestrameto professionale (art 49 e 50 Tuir)
MM - La collaborazione amministrativo gestionale rapportata alle collaborazioni sportivo dilettantistiche è regolare senza l'iscrizione al centro del pubblico impiego?
In assenza della comunicazione preventive al centro per l’impiego la cococo è valida ma conseguono sanzioni amministrative per la violazione dell’obbigo di comunicazione previsto dall’interpello 22/2010.
MM - Se nel contratto o nella lettera di incarico in essere non e' indicato il compenso perche' dipende dalle lezioni effettivamente svolte mese per mese, come ci si comporta?
Dipende da come saranno predisposti I campi di compilazione della domanda
ES - Ma quindi il C.U. non va allegato ma solo autocertificato???
Si, esattamente
VDT - Scusate, non ho ben capito: il pagamento degli affitti di locazione, li hanno posticipati solo per gli impianti pubblici, o anche per i privati?
Al momento solo per i pubblici
GP - Avvocato una domanda. E se uno percepisce 300€ da altro lavoro dipendente? È fottuto in poche parole. Anche se vive come collaboratore sportivo.
Purtroppo il percepire altri redditi esclude dalla possibilità di richiedere questi 600 euro
RZ - Quindi io, insegnante di pilates, non ho diritto in quanto non è riconosciuto dal Coni
Se I suoi compensi sono come insegnate di pilates e non “genericamente” di ginnastica si, è escluso
Per maggiori approfondimenti sull'indennità per i collaboratori spostivi leggi anche qui:
- TESSERINO TECNICO E INDENNITA' PER COLLABORATORI SPORTIVI
- SCARICA IL PDF CON LE FAQ DI SPORTESALUTE.EU
- LEGGI LA GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INDENNITA' PER COLLABORATORI SPORTIVI
Bonus 600 euro collaboratori sportivi: si parte martedì 7 aprile alle ore 14
AL VIA LE RICHIESTE PER L'INDENNITÀ DI 600 EURO PER I COLLABORATORI SPORTIVI
È giunto finalmente l'annuncio del ministro dello sport Vincenzo Spadafora che da martedì 7 aprile dalle ore 14, per tutti i collaboratori sportivi, sulla piattaforma www.sportesalute.eu sarà disponibile un numero di telefono a cui inviare un sms con il proprio codice fiscale e ricevere una risposta che indicherà il giorno e la fascia oraria durante la quale poter accedere alla piattaforma per richiedere il bonus dei 600 euro.
L’emanazione del decreto attuativo (che potete visionare a questo link) definisce così le modalità di presentazione delle domande per richiedere l’indennità di 600 euro (per il mese di marzo) prevista dal Decreto 'Cura Italia', a favore dei collaboratori sportivi che non abbiano altri redditi e che non rientrino nelle altre misure previste dal Decreto.
Già oggi sul sito saranno disponibili le informazioni utili per preparare la documentazione necessaria.
È prevista la priorità per i collaboratori sportivi che nel 2019 hanno percepito compensi inferiori ai 10mila euro.
COME FARE? ECCO LA PROCEDURA IN 5 STEP
1. PRENOTARSI via SMS
Sul sito www.sportesalute.eu verrà pubblicato, in base a quanto dichiarato, a partire dalla ore 14 di domani, un NUMERO DI TELEFONO al quale inviare via SMS il proprio codice fiscale (quello del collaboratore che intende presentare la domanda). Si riceverà un SMS di risposta automatica con le indicazioni per l’accesso alla piattaforma, il giorno e la fascia oraria per la presentazione della domanda.
2. ACCREDITARSI sulla piattaforma
Accedere al sito www.sportesalute.eu, nella fascia oraria indicata per la presentazione della domanda seguendo le indicazioni contenute nel SMS.
3. COMPILARE ON LINE
Saranno previsti i seguenti campi da compilare:
- dati anagrafici del richiedente, nome e cognome, codice fiscale, recapito telefonico, recapito mail
- dati relativi alla collaborazione sportiva (parti, decorrenza, durata, compenso e tipologia di prestazione);
- IBAN del richiedente dove ricevere l’accredito della somma;
- autocertificazione sul possesso dei requisiti:
- si dichiara che il contratto è preesistente al 23/2/2020 e vigente al 17 marzo 2020
- di non percepire altri redditi da lavoro per il mese di marzo
- di non percepire il reddito di cittadinanza
- di non percepire altre prestazioni e indennità previste dal decreto Cura Italia (artt.19,20,21,22,27,28,29,30,38,e,44 D.L. 18/2020)
- di non avere percepito nell’anno 2019 compensi sportivi complessivamente superiori a 10.000 euro (ai fini della priorità)
4. ALLEGARE I DOCUMENTI
Alla domanda si allegano:
- copia fronte–retro di documento di riconoscimento valido del richiedente;
- copia del contratto di collaborazione o lettera di incarico
in alternativa, in assenza della copia del contratto
- copia della quietanza di pagamento del compenso nel mese di febbraio 2020
5. INVIARE LA DOMANDA
La notifica dell’accettazione della domanda farà fede per attestare l’ordine di presentazione. Verranno istruite con priorità le domande di chi ha percepito compensi sportivi inferiori a euro 10.000 nell’anno 2019.
Possono accedere anche i collaboratori che hanno percepito compensi superiore a 10 mila euro?
Il decreto specifica che le risorse stabilite dal Decreto Cura Italia – 50 milioni – sono destinate prioritariamente ai collaboratori che hanno percepito compensi inferiori a 10mila euro nell’anno 2019. Quindi i collaboratori che hanno percepito compensi superiori potranno presentare la domanda ma tali richieste verranno evase nei limiti delle risorse residue.
Si ricorda inoltre che:
- l’associazione o società sportiva dilettantistica deve risultare iscritta al registro Coni alla data del 17 marzo 2020.
- la tipologia dei compensi deve rientrare nel campo di applicazione dell’art.67 comma I lett.m) TUIR e quindi riferirsi esclusivamente a prestazioni sportive che rientrano nelle discipline riconosciute dal registro Coni (atleti, istruttori, tecnici, accompagnatori in possesso dei requisiti) o a prestazioni amministrativo gestionali (titolari di cococo amministrativo gestionale).
Infine si ricorda che le domande vengono istruite in ordine cronologico di presentazione (quindi meglio procedere il prima possibile)
• CONSULTA QUI IL PDF CON LE FAQ
• CONSULTA QUI IL PDF CON LA GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Chiariamo la situazione legislativa attuale - Diretta Live, lunedì 6 aprile ore 17,30
IMPORTANTE PER TUTTI GLI OPERATORI SPORTIVI
Lunedì 06.04/.2020 alle ore 17,30
Diretta Facebook sulla pagina della Federazione Italiana Fitness:
https://www.facebook.com/FederazioneItalianaFitness
Primo grande collegamento in diretta di FIF / ASI
CHIARIAMO LA SITUAZIONE ATTUALE
Cosa si sta facendo e cosa si può fare da parte di operatori sportivi, ASD, SSD ma anche da parte di palestre commerciali e dei PT con partita IVA.
Interverranno:
• Dott. Marco Neri - vice presidente FIF, membro del comitato scientifico
• Dott. Claudio Barbaro - senatore e presidente nazionale ASI
• Dott. Guido Martinelli - avvocato specializzato in tematiche sportive
• Dott. Biancamaria Stivanello - avvocato specializzato in tematiche sportive
Un momento unico ed importante per capire come ogni protagonista del mondo sportivo può e deve muoversi.
Anche in questo caso più siamo e maggiormente incisiva sarà la nostra azione.