Yoga & Fisco, delibera CONI 10-05-2017 e compensi sportivi
ANCHE GLI INSEGNANTI DI YOGA POSSONO USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI. VEDIAMO COME.
Per fare chiarezza vale la pena ripercorrere insieme lo status quo ante. Il Consiglio Nazionale del CONI, con delibera del 18 luglio 2017 approvava le nuove norme che regolano il funzionamento del registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche per consentire al CONI di svolgere, con maggiore efficacia, il ruolo di unico ente certificatore, garantendo che solo le associazioni e società che svolgono attività sportiva dilettantistica possano usufruire dei benefici fiscali e previdenziali riservati allo sport dal legislatore. Pre riforma qualsiasi attività, fisica o mentale, svolta da un soggetto giuridico qualificato come associazione sportiva dilettantistica o società sportiva dilettantistica (ex art. 90 L. 289/02 commi 17 e 18) e regolarmente affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad un ente di promozione sportiva e iscritto al registro CONI, poteva considerarsi attività sportiva dando diritto al godimento delle agevolazioni fiscali tra le quali quella del riconoscimento ai professionisti dei compensi sportivi non soggetti a ritenuta. Tale facoltà e l’assenza di un adeguato controllo avevano generato una situazione di abuso al punto da costringere il CONI a delimitarne il campo applicativo. Ecco spiegato il motivo per il quale a far data dal 01 gennaio 2018 tali agevolazioni fiscali devono essere riservate in via esclusiva alle cd. Discipline Sportive Riconosciute che si individuano nell’elenco pubblicato dal CONI medesimo. Qual è stato il criterio ispiratore? Il discrimine tra attività inserita nell’elenco o meno risiede nel riconoscimento delle sole discipline sportive svolte dalle Federazioni, delle discipline sportive associate riconosciute e, altresì, delle discipline sportive non praticate da Federazioni o riconosciute ma ritenute comunque discipline sportive dagli organi internazionali CIO e Sport Accord. Ne consegue, come logico corollario, che lo YOGA vista l’assenza di un antecedente riconoscimento come attività sportiva (né a livello nazionale che internazionale) non poteva essere inserita nell’elenco delle discipline cd. riconosciute.
Tuttavia in data 04/01/2018 il CONI ha emesso una comunicazione dove alcune FSM riconoscono lo yoga come attività terapeutica. Ed ecco la novità, se il professionista svolge attività di “ginnastica con il metodo Yoga”, con idoneo titolo rilasciato da una Federazione sportiva o ente di promozione sportiva, potrà beneficiare dei compensi sportivi non soggetti a ritenuta in ossequio alla normativa sopra citata.
La Federazione Italiana Fitness da anni rivolge un’attenzione particolare alla disciplina dello Yoga e al settore olistico tanto da creare un settore ad hoc e da organizzare corsi formativi altamente professionalizzanti. Al fine di tutelare i propri istruttori, che con passione continuano ad aggiornarsi e che svolgono in modo professionale la propria attività, la Federazione Italiana Fitness ha deciso di adeguarsi alla recente delibera CONI consentendo all’istruttore di conseguire, al termine del corso Yoga Dymanic School e Yoga biennale, il duplice diploma di Insegnante Ginnastica Yoga oltre a quello proprio del corso frequentato (Insegnante di Yoga Dynamic o Insegnante di Yoga).
È inoltre possibile rivolgersi alla Segreteria FIF () per richiedere una valutazione dei titoli acquisiti presso altri enti di formazione al fine di ottenere una convalida degli stessi. In questo modo tutti i nostri istruttori e coloro che produrranno titoli idonei alla convalida potranno usufruire della defiscalizzazione e quindi beneficiare dei compensi sportivi. Quanto premesso per gli istruttori/insegnanti di Yoga vale anche per le Associazioni o Società Sportive dilettantistiche che svolgevano quale unica attività o attività preponderante quella dello YOGA e che recano nella stessa denominazione sociale il riferimento alla disciplina in oggetto. Tali soggetti giuridici potranno prevedere l’attività di Ginnastica Yoga rientrando questa tra le attività riconosciute dal CONI.
Per ulteriori approfondimenti potete contattare la Federazione Italiana Fitness allo 0544 34124 oppure scrivere all’indirizzo email
SSD lucrative e co.co.co sportive dilettantistiche: la breve storia di due meteore di passaggio
* avvocato del Foro di Padova
Le nuove co.co.co. sportive dilettantistiche e le nuove società lucrative hanno avuto vita davvero breve nel panorama della normativa di settore: più un’apparizione che altro, si potrebbe affermare, in accordo con il titolo! Introdotte con la legge di bilancio 2018 (L.27/12/2017 n.205) sono state abrogate dal Decreto Legge 12/7/2018 n.87 (in G.U. serie generale n.161 del 13/7/2018).
Il provvedimento - meglio noto anche come Decreto Dignità in tema di lavoro a termine, delocalizzazioni, ludopatia – include all’art. 13 la soppressione dell’intero pacchetto sport, fatta salva l’elevazione a 10.000 euro della soglia di non imponibilità fiscale per i compensi sportivi dilettantistici. (1)
Il decreto è entrato in vigore il 14/7/2018 e deve essere convertito in legge entro l’11 settembre: si vedrà se in sede di conversione verranno inseriti emendamenti, correttivi e modifiche sul punto. Per ora l’effetto immediato è quello di far cadere sia l’opzione di esercitare attività dilettantistiche con scopo di lucro sia l’inquadramento lavoristico delle collaborazioni e dei compensi di cui all’art.67 comma I lett.m) TUIR: due interventi che avevano viaggiato insieme nel pacchetto inserito nella legge di bilancio e che insieme sono stati ora “depennati”; tuttavia la loro abrogazione comporta implicazioni ben diverse e impone quindi due riflessioni distinte. Sulle SSD Lucrative c’è poco da dire, in questa sede. Occasione persa per attirare capitali nel settore dilettantistico? Modello di gestione mancato per i grandi impianti? Probabilmente sì; anche se è difficile fare valutazioni, visto che sono state stroncate sul nascere. Concepite e disciplinate dalla legge di bilancio, di fatto non avevano ancora potuto operare concretamente in quanto prive del necessario riconoscimento sportivo (2): sono mancate le linee guida che il Coni avrebbe dovuto dettare per la modifiche degli statuti di Federazioni ed Enti di Promozione; sono mancati gli adeguamenti della normativa regolamentare sul registro per consentirne l’iscrizione. In definitiva l’idea di poter superare il binomio “dilettantistico” / “assenza di scopo di lucro” che da sempre contraddistingue il settore [e lo differenzia da quello professionistico] è stata accantonata ancor prima di poterne misurare gli effetti e la portata; al riguardo non rimangono che considerazioni de iure condendo che esulano da questo intervento.
Assai più rilevante è invece l’impatto dell’abrogazione che interessa i compensi (3): cancellato l’inquadramento lavoristico delle collaborazioni sportive e dei compensi agevolati di cui all’art.67 comma I lett.m) TUIR, si torna alla situazione antecedente, ovvero ad una situazione estremamente incerta e controversa dettata dalle difficoltà interpretative di provvedimenti legislativi non organici, operanti su piani diversi (sostanziale/tributario/previdenziale), che hanno generato un cospicuo e diffuso contenzioso, soprattutto per le posizioni di istruttori di fitness e di nuoto. Abbandonare la “lettera di incarico” per stipulare un vero e proprio contratto di lavoro denominato co.co.co. avrebbe certamente comportato maggiori oneri e adempimenti nonché varie conseguenze dipendenti dalla qualificazione lavoristica del rapporto, tuttavia la formula utilizzata – per quanto imperfetta, priva di organicità ed esposta a nuovi dubbi in sede di applicazione – aveva certamente il merito di fare un po’ di chiarezza: l’individuazione di una tipologia contrattuale che ben si adatta alla concreta realtà occupazionale del settore avrebbe consentito di instaurare rapporti genuini, in quanto tali capaci di prevenire o arginare il contenzioso previdenziale. Si attendeva dal CONI la delibera sulle mansioni necessarie allo svolgimento delle attività sportive - con garanzie di uniformità di figure e prestazioni; si attendevano interventi interpretativi ministeriali su eventuali agevolazioni in ordine agli adempimenti amministrativi (c.d. cedolini paga): ma anche qui, nulla di fatto.
Dunque, abrogata la qualificazione lavoristica dei rapporti, si riapre l’annosa e irrisolta questione sulla natura dei compensi sportivi e delle prestazioni dei collaboratori: sportivi dilettanti per passione o per lavoro?
In altri termini: i compensi disciplinati dall’art.67 comma I lett.m) del TUIR si riferiscono a emolumenti vari collocati tra i redditi diversi - cioè per definizione una categoria che esclude i redditi da lavoro - e quindi hanno un campo di applicazione circoscritto a quelle situazioni in cui, nonostante le prestazioni siano rese a titolo oneroso, non sia configurabile un rapporto di lavoro vero e proprio ma una causa di tipo diverso, ad esempio ludica e/o associativa? Oppure, considerata la peculiarità dello sport dilettantistico e il riconoscimento da parte del legislatore della sua importante funzione di utilità sociale , si deve ritenere che questa disposizione abbia disciplinato una nuova area lavorativa, di tipo speciale, il c.d. tertium genus ovvero un lavoro che non sia inquadrabile nella tradizionale bipartizione tra lavoro subordinato e autonomo? O quantomeno che si tratti di un lavoro speciale perché a prescindere dal tipo contrattuale gode di un regime differenziato e di un trattamento privilegiato sotto il profilo fiscale e soprattutto previdenziale, in quanto escluso dagli obblighi contributivi? Come detto, il sistema normativo non consente un’agevole interpretazione in particolare perché manca il raccordo tra le norme tributarie e previdenziali e la disciplina sostanziale del rapporto di lavoro. E soprattutto, la progressiva dilatazione delle fattispecie riconducibili all’art.67 (4) - tendenza ancora una volta riconfermata dall’innalzamento della soglia ad euro 10.000 - finisce per contemplare di fatto un gran numero di prestazioni e di collaborazioni che ben possono nel concreto, rivestire le caratteristiche di una vera e propria attività lavorativa: indubbiamente possono riferirsi a prestazioni continuative, ripetitive e stabili nel tempo a fronte di emolumenti non proprio marginali; circostanze che, in caso di ispezioni e verifiche da parte degli enti previdenziali, espongono al rischio concreto di riqualificazione dei compensi sportivi in redditi professionali da assoggettare alla gestione ex ENPALS. Al riguardo la giurisprudenza – chiamata a svolgere un ruolo di supplenza del legislatore - ha deciso in maniera ondivaga, “bocciando” o “promuovendo” gli istruttori sulla scorta di interpretazioni diametralmente opposte: tuttavia più di recente un autorevole filone della giurisprudenza di merito e importanti documenti di prassi amministrativa hanno aperto ad una lettura del comma I lett.m) capace di superare l’incipit dell’art.67. Si richiamano in particolare: C.App. Firenze, sez.lav. 683/14 che valorizza la funzione sociale dello sport e la necessità di alleggerire i costi di gestione attraverso le agevolazioni sui compensi; C.App. Milano, sez.lav. 1206/17 e 1172/2014 secondo cui sussistono le agevolazioni sui redditi diversi a prescindere dalla continuità e abitualità della prestazione in quanto la lett.m) non fa riferimento al requisito della non professionalità per le prestazioni sportive a differenza di quanto previsto per i compensi di direttori artistici della bande e delle filodrammatiche; C.App. Bologna, sez.lav. 250/2016, ancora più evolutiva, laddove afferma che soddisfatti i requisiti soggettivi ed oggettivi (riconoscimento sportivo ed esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica) rimangono fruibili gli sgravi fiscali e contributivi a prescindere dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro.
Quanto alla prassi, si deve fare riferimento soprattutto alla Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1 del 1/12/2016, nata parallelamente agli elenchi delle discipline sportive adottati dal CONI proprio per l’esigenza di definire e individuare il campo di applicazione dell’art.67 che testualmente afferma:
“La volontà del legislatore è quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo-dilettantistici una normativa speciale volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico, rimarcando la specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro”.
La circolare, inoltre, con l’intento di intervenire sui contrasti giurisprudenziali, chiarisce che:
la qualifica acquisita da istruttori e allenatori attraverso specifici corsi di formazione tenuti dalle Federazioni non rappresenta in alcun modo un requisito, da solo sufficiente, per ricondurre i compensi tra i redditi di lavoro autonomo, non essendo tale qualifica un requisito di professionalità, ma unicamente una richiesta della federazione di appartenenza per garantire un corretto insegnamento della pratica sportiva…
Tale documento torna oggi ad essere un fondamentale punto di riferimento per gli interpreti e - ci si augura – anche un buon punto di partenza per una disciplina organica del lavoro sportivo dilettantistico capace di portare certezze agli operatori del settore e non spiragli di luce passeggeri...
1 Si tratta del comma 367 che aveva modificato l’art.69 comma 2 del T.U.I.R. sostituendo l’importo di euro 7.500 con quello di 10.000. La norma è (e rimane) in vigore dal 1/1/2018.
2 In sintesi la legge di bilancio 2018 nel prevedere che le attività sportive dilettantistiche potessero essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del Codice Civile, disponeva che lo statuto dovesse contenere, a pena di nullità, le seguenti previsioni (comma 354); nella denominazione o ragione sociale la dicitura “ società sportiva dilettantistica lucrativa”. Nell’oggetto o scopo sociale lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche (non è richiesta l’attività didattica - anomalia). Il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata o riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina. L’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un direttore tecnico in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e Gestione Servizi per lo Sport e le Attività Motorie (LM47) o in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM67), o in Scienze e Tecniche dello Sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie. Quanto alle agevolazioni fiscali era prevista una riduzione al 50% dell’aliquota IRES - aliquota del 12% (comma 355) e l’aliquota IVA ridotta al 10 per cento per «i servizi di carattere sportivo… nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società» (comma 357). Quanto ai rapporti di collaborazione sportiva dilettantistica le SSD Lucrative erano – al pari delle ASD e SSD non lucrative – escluse dalla presunzione di subordinazione prevista dal D.Lg.vo 81/15 per le collaborazioni coordinate, continuative ed etero-organizzate ma a differenza delle ASD/SSD non lucrative non godevano dei benefici dell’art. 67 comma I lett.m) sul regime dei redditi diversi per i relativi compensi; questi venivano classificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 Tuir con agevolazione contributiva (ex ENPALS) ridotta al 50% per i primi 5 anni. Condizione essenziale per conseguire la qualifica di SSD Lucrativa e per il godimento delle connesse agevolazioni era il riconoscimento a fini sportivi, ovvero l’affiliazione ad una FSN/DSA/EPS e l’iscrizione al Registro Coni (e ovviamente la promozione e l’organizzazione di discipline sportive riconosciute dalle note delibere del CONI 1566/2016 e 1568-1569/2017 per l’iscrivibilità al Registro).
3 I commi 358 e 359 abrogati (tra gli altri) dal decreto dignità prevedevano che: le prestazioni di cui all’art.2 co.2, lettera d), del D.Lg.vo 15.6.15 n.81,come individuate dal Coni ai sensi dell’art.5 co. 2 lett. a) D.Lg.vo 242/99 costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e che i compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da ASD/SSD costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art.67, lett. m) T.U.I.R..
4 Sul fronte del trattamento economico si è passati dai primi rimborsi soggetti a franchigia giornaliera alla continua elevazione del tetto dell’area di non imponibilità fiscale e, di pari passo, alle tipologie originarie quali “indennità” e “rimborsi forfetari di spesa” si sono aggiunti veri e propri “compensi” - che quindi rispetto ai primi hanno certamente una natura corrispettiva /remunerativa [ L.25/3/1986 n.80; L.13/5/99 n.133]. Un passaggio fondamentale si verifica poi a partire dal 2000 con la collocazione dei compensi nel regime dei redditi diversi e la conseguente esclusione dagli obblighi previdenziali indipendentemente dall’ ammontare del corrispettivo [v.si Art.81 lett.m) T.U.I.R.: “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche …” Lettera così sostituita dall’art.37 comma I lett.c) l. 21/11/2000 n.342 rispetto alla precedente formulazione (in vigore fino al 1/1/2000) “le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, di cui alla l.25/3/86 n.80”]. Infine, quanto all’ambito oggettivo, si è passati dalle singole manifestazioni sportive all’attività didattica e alle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale[ art. 35 comma V del D.L. 30/12/08 n. 207 convertito in L. 27/2/09 n.14: “Nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche contenute nell’articolo 67 comma I lett.m) del TUIR sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica” - art.90 L.289/02 ad integrazione dell’art.67 comma I lett.m) T.U.I.R.: «Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche»].
Tutto da rifare per la “mini-riforma” dello sport dello scorso dicembre
La “mini-riforma” sullo sport introdotta a dicembre con la Legge di Bilancio, le nuove co.co.co., l’introduzione della società sportiva lucrativa? E i convegni, i dibattiti, i tavoli di lavoro?!? Dimentichiamo tutto: per il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport Giancarlo Giorgetti il segnale della nuova attenzione del governo per il mondo dello sport passa attraverso un colpo di spugna delle precedenti novelle.
Prima fu la conferenza stampa
Già il 3 luglio scorso, in occasione della presentazione del c.d. Decreto Dignità, il sottosegretario alla Presidenza del consiglio, Giancarlo Giorgetti, ebbe modo di dichiarare l’intenzione del Governo di smantellare un primo pezzettino della riforma sullo sport introdotta dalla legge di Stabilità, quella società sportiva dilettantistica con carattere lucrativo su cui tanto si è parlato e discusso in questi ultimi 7 mesi.
Poi il 6 luglio 2018 sono circolate in rete bozze della versione definitiva del c.d. “Decreto Dignità” che prevedono l’abolizione totale del c.d. “pacchetto sport” inserito nella Legge di Bilancio 2018, con l’eccezione della disposizione che incrementa i compensi sportivi esenti a € 10.000,00.
Per la precisione, la bozza della nuova versione del decreto prevedrebbe, all’art. 4, che:
“All’art. 1, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, i commi 353,354,356,357,358,359,360,361, sono abrogati”.
Giorgetti non ha rilasciato dichiarazioni o anticipazioni sulla presunta versione definitiva del decreto. In particolare, non ha parlato direttamente di abrogazione del “pacchetto Sport”, ma ha rilasciato alcune “dichiarazioni di intento” circa la visione del governo in materia di sport dalle quali, in effetti, possono trasparire quegli intendimenti.
In concreto, e in sintesi, le dichiarazioni del sottosegretario sono state le seguenti:
obiettivo del governo è agevolare e salvaguardare lo sport dilettantistico di base che persegue finalità sociali, con particolare attenzione nei confronti dei dirigenti e collaboratori volontari, sui quali si regge tutto il sistema; Corollario dell’obiettivo principale è quello di “liberare” i dirigenti sportivi “dall’incubo” delle verifiche e degli accertamenti. Per fare questo è necessario rivedere la stratificazione e la sovrapposizione delle norme che si sono susseguite nel tempo; Questo obiettivo va perseguito attraverso una semplificazione delle norme, ivi compresa un’ipotesi di “pace fiscale” (rectius: rottamazione delle cartelle e/o condono) verso quelle a.s.d. che sono state vittime di controlli fiscali e previdenziali; Lo sport dilettantistico deve essere nettamente distinto sia dallo sport professionistico che dallo sport “commerciale”. Il primo, deve allargare i propri confini, il secondo deve essere regolato dalle leggi di mercato. A proposito di professionismo Giorgetti auspica un superamento della L. 91/1981 e un avvicinamento alle normative degli altri paesi, in cui sportivi professionisti sono quegli atleti che ritraggono dalla pratica sportiva la propria sussistenza. Va superata la visione formalistica secondo la quale è professionista solo chi opera nelle poche federazioni sportive che hanno recepito la Legge 91/1981, quando ci sono atleti di altre discipline che beneficiano di compensi elevatissimi mantenendo lo status, anche fiscale, di dilettanti. All’interno del dilettantismo, vanno distinti i volontari puri da coloro che, pur non ritraendo dallo sport i proventi necessari alla propria sussistenza, beneficiano comunque di remunerazioni. Si tratta, lo dicevamo, di dichiarazioni di intento. Ma tali dichiarazioni, unitamente a quelle rilasciate in precedenza circa il superamento della lucrativa, lasciano intendere che la bozza di decreto che ha cominciato a circolare possa essere veritiera.
A questo punto, pur sottolineando che, soprattutto in materia legislativa “rigore è quando arbitro fischia”, quindi finché non saremo in presenza di un provvedimento firmato dagli organi istituzionali competenti e pubblicato in G.U. stiamo ragionando di ipotesi, è doveroso cominciare a riflettere in ordine a quali potrebbero essere le conseguenze di quanto circolato oggi in rete ed anticipato dal sottosegretario Giorgetti:
Società sportive dilettantistiche lucrative
La nuova figura rimarrebbe banalmente nel mondo delle intenzioni (legislative). Per quanto riguarda Fiscosport, ci abbiamo ragionato non poco, e non poco criticamente (si vedano da ultimo gli articoli Donato Foresta, Le s.s.d. lucrative: per lo sport business una vittoria… di Pirro, in Newsletter 1/2018, e di Giuliano Sinibaldi, Lo sport dilettantistico alle prese con le Riforme, in Newsletter 3/2018, ove ulteriori riferimenti). E siamo certi che da mesi siano al lavoro professionisti, dirigenti e consulenti intenzionati a farsi trovare pronti quando il CONI avesse dato cittadinanza nel mondo sportivo anche alle lucrative.
Ma tant’è: di fatto la s.s.d. lucrativa non è mai esistita, di diritto non esisterà e, probabilmente, non se ne sentirà troppo la mancanza. Forse. Perchè magari bisognerà spiegarglielo a quelle società “ordinarie” che grazie alla trasformazione in “sportive lucrative” e alla conseguente riduzione dell’aliquota IVA dal 22% al 10% sulle attività sportive avrebbero goduto da subito di un innegabile vantaggio in termini di risparmio fiscale e che, dunque, ci avevano fatto un pensierino.
Compensi e collaborazioni sportive dilettantistiche
L’eventuale eliminazione delle norme che qualificano come oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa le prestazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle FSN, alle DSA e agli EPS riconosciuti dal CONI (co. 358 Legge di Stabilità) e i cui compensi costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67, lett. m) T.U.I.R. (quindi esenti da contribuzione INPS (ex ENPALS) e INAIL per l’intero importo erogato e esenti da imposte fino all’importo annuo di € 10.000,00 – co. 359 Legge di Stabilità), l’eliminazione di queste due norme, dicevamo, ha una conseguenza ben definita: il ritorno alla situazione precedente il dicembre 2107… Quindi:
1. tornerebbe a porsi, prepotentemente, l’”antica” problematica del corretto inquadramento dei collaboratori sportivi, e del relativo rischio sanzionatorio in caso di verifica in materia lavoristica, con particolare riferimento alle pesantissime sanzioni per lavoro irregolare, qualora l’esito della verifica dovesse essere la riqualificazione degli sportivi dilettanti in lavoratori subordinati;
2. tornerebbe attuale l’indicazione della Circolare INL n. 1/2016; lo si sottolinea: parliamo di una circolare, cioè di un atto normativo di indirizzo, che benché con una sua importanza, ha comunque validità cogente al proprio interno;
3. conseguentemente, tornerebbero ad avere efficacia le delibere emanate da alcune F.S.N., che erano da ritenersi superate dal momento in cui la legge di bilancio 2018 prevedeva che le prestazioni venissero individuate, appunto, dal CONI. E’ vero che si era ancora in attesa di tale delibera (ormai la data del 10 luglio prossimo sembrava essere una sorta di deadline…) ma è altrettanto certo (si veda per tutti l’intervento del dott. Andrea Mancino, Il ruolo del CONI per lo sport dilettantistico – Relazione del dott. Andrea Mancino tenuta in occasione del Seminario “Le agevolazioni fiscali a favore dello sport dilettantistico”, Ancona, 12 maggio 2018, in Newsletter n. 10/2018) che CONI e INL erano al lavoro in grande armonia per individuare soluzioni condivise che garantissero chiarezza in un settore che appariva notevolmente confuso. Confusione – si noti – di cui prende atto lo stesso Ispettorato Nazionale del Lavoro nel suo incipit alla Circolare n. 1, lì dove riconosce che “le stesse pronunce, sia in sede amministrativa che in sede giurisprudenziale, originate dalle opposizioni ai verbali di accertamento, sono state spesso contraddittorie, non fornendo una indicazione univoca in merito ai criteri da utilizzare”;
4. si riaprirebbe la questione relativa alle mansioni individuate dagli E.P.S., posto che – ricordiamo – la Circolare di cui sopra prevede che la riconduzione tra i redditi diversi delle indennità erogate ai collaboratori sia “consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni: […] che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.”
Conclusioni
Lo scenario che abbiamo qui rappresentato muove dal presupposto che le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi da Giorgetti, trovino attuazione a livello legislativo nelle prossime settimane, così come anticipato dalle bozze del decreto dignità circolate in rete.
E se così fosse, ci sentiamo di aggiungere che non è da escludere – ed è anzi auspicabile – che il CONI proceda nell’impegno profuso sin qui e pur in assenza di una norma che ne richiama l’intervento emani quelle delibere relative alle mansioni riconosciute che il mondo sportivo dilettantistico aspetta da mesi. E ciò in quanto, quand’anche tali delibere non fossero più necessarie ai fini della “abroganda” legge di bilancio, potrebbero comunque tornare utili in ottica ispettiva ai sensi della circolare 1/2016 dell’INL
Detto questo, ci sia consentito evidenziare alcune ulteriori considerazioni:
Come correttamente osservato da qualche attento commentatore: siamo certi che ricorrano i requisiti di urgenza tali da inserire l’abrogazione del “pacchetto sport” in una decretazione di urgenza? Cosa accade a chi, in questi mesi, ponendo “legittimo affidamento” alle disposizioni previste dalla legge di bilancio ha costituito una SSDL? Oppure ha trasformato una preesistente SSD o una SRL “ordinaria” in SSDL? E cosa accadrebbe se il decreto non fosse convertito in legge? O lo fosse in una versione diversa da quella prospettata? Insomma, se gli obiettivi vogliono essere la chiarezza e la certezza della legislazione in materia di sport dilettantistico, forse la partenza non è delle migliori.
Speriamo che dopo la fase abrogativa inizi presto una fase “costruttiva” perché, come amiamo ripetere sempre, lo sport ha bisogno, prima di ogni altra cosa, di certezza delle norme. Qualunque esse siano.
Senza certezza non è possibile programmare né organizzare alcunché. I giochi sono dunque ancora apertissimi…
Tratto dalla rivista online FISCOSPORT
A Rimini Wellness, si è tenuta la tavola rotonda FIF / ASI per capire l'evoluzione del mondo sportivo
Sabato 2 giugno, durante Rimini Wellness, si è svolta la tavola rotonda giuridico fiscale organizzata da FIF / ASI. Sono intervenuti oltre al segretario nazionale ASI dott. Diego Maulu anche la dott.ssa commercialista Paola Bruni Zani e l’avvocato Biancamaria Stivanello. I temi affrontati sono di grande attualità e riguardano la validità dei diplomi, l’elenco delle discipline CONI e le nuove forme di associazioni sportive lucrative. Un momento centrale ed importante per capire l’evoluzione del mondo sportivo. Al fine di dare massima divulgazione e risonanza delle importanti tematiche trattate, FIF mette a disposizione gli atti della tavola rotonda:
FISCOSPORT: LE NUOVE CO.CO.CO. SPORTIVE E IL REGIME DEI REDDITI DIVERSI
Avv. Biancamaria Stivanello
I professionisti intervenuti si sono resi disponibili a rispondere a brevi domande sintetiche, sulle tematiche trattate, che saranno da fare pervenire alla Federazione Italiana Fitness via mail a
La validità dei diplomi FIF
LE CERTIFICAZIONI FEDERALI SONO VALIDE A TUTTI GLI EFFETTI GRAZIE ALL'ACCORDO CON L'ASI. UN ACCORDO CHE PREVEDE NON SOLO L'ISCRIZIONE, MA ANCHE L'ORGANIZZAZIONE DEL FITNESS ALL'INTERNO DELL'ENTE. PERTANTO TUTTI COLORO IN POSSESSO DI UN DIPLOMA FIF SONO IN REGOLA CON LE NUOVE NORMATIVE.
A seguito di tutti i cambiamenti che hanno riguardato di recente il mondo delle palestre, è necessario fare un po’ di chiarezza. I diplomi della Federazione Italiana Fitness, emessi anche nel passato, sono sempre validi. Si tratta di adeguarli (richiedendo copia aggiornata) alla normativa che nel corso degli anni è diventata più specifica. Da diversi anni, grazie a un vero e proprio accordo nazionale con ASI – Associazione Sportive Sociali Italiane, ente di promozione sportiva legalmente riconosciuto dal CONI, i diplomi rilasciati da FIF sono EQUIPOLLENTI a quelli emessi direttamente dell’ente di promozione ASI, e quindi identici a quelli rilasciati da qualsiasi altro Ente di Promozione sportiva del CONI. La copia di tale accordo nazionale è visibile anche sul sito dell’ASI. Affinché i diplomi siano validi devono essere emessi o riconosciuti direttamente da una Federazione del CONI (FSN) o da un Ente di Formazione Sportiva riconosciuto dal Coni (EPS). Non è quindi sufficiente che i diplomi siano emessi da associazioni e società sportive (ASD o SSD) che , seppur affiliate a questi, non hanno accordi nazionali. Sono diversi i fattori che sottolineano la validità dei diplomi FIF/ASI, questi a partire dalla presenza della duplice firma sull’attestato: quella del presidente FIF e quella del presidente ASI. Inoltre molte normative Regionali sullo sport, che hanno legiferato sui titoli idonei all’insegnamento, prevedono che gli istruttori che insegnano all’interno di un’associazione sportiva dilettantistica – oltre al diploma – debbano avere un tesserino tecnico che identifichi le proprie qualifiche. Questo ne certifica sia il tesseramento per l’anno in corso (con relativa assicurazione professionale) e contemporaneamente il necessario corso periodico di aggiornamento. Nel caso di FIF sarà la federazione stessa a pagare il tesserino tecnico, che ha durata biennale, a tutti coloro che si affiliano come soci istruttori FIF includendo nell’iscrizione anche il tesserino (tesserino tecnico e affiliazione devono, dunque, andare di pari passo). Cosa deve fare chi ha un vecchio diploma con la federazione? Continuare a essere associato alla FIF che provvederà al tesserino tecnico: una volta inserito on-line entro massimo 10-15 giorni lavorativi all’interno dell’Albo tecnico ASI/CONI oltre che nell’Albo Istruttori FIF, il tesserato riceverà una e-mail in automatico in cui si attesta l’avvenuto tesseramento. Ogni passaggio è fatto dunque nella massima trasparenza e chiarezza. Il tesserino tecnico riporterà, oltre alla specifica del titolo anche l’identificazione della qualifica di “Attività sportiva di ginnastica finalizzata alla salute e al fitness”, definizione che rientra nell’elenco delle attività previste dal Coni e quindi eseguibili all’interno delle ASD. Come già detto, nei due anni di validità del tesserino tecnico, è necessario partecipare a corsi, master, convention o convegni FIF, perché – in base alla legge 4/2013 sulle professioni non organizzate – è previsto che i tecnici debbano effettuare aggiornamenti periodici. In caso di accertamento degli organi competenti, questi due punti – doppia firma e tesserino tecnico – risultano fondamentali ai fini della regolarità dei diplomi. Da annotare, infine, che ASI ha aderito al protocollo SNaQ (Sistema Nazionale delle Qualifiche dei Tecnici Sportivi) e anche tale sistema prevede l’obbligo dell’aggiornamento periodico. Ogni diploma FIF è munito di un codice identificativo progressivo. Esiste dunque la massima certezza circa la validità dei diplomi FIF, ribadita dalle circolari ASI/CONI visibili sul sito FIF e richiedibili in segreteria.
Tutto ciò per fare chiarezza sulle certificazioni FIF, la più grande organizzazione presente sul territorio italiano da oltre 30 anni e ultimamente oggetto di opere di ostruzionismo mirate a squalificarne l’operato. Invitiamo tutti coloro che dovessero essere contattati da persone o enti che dissentono sull’oggettività delle certificazioni FIF a contattarci, fornendoci così la possibilità di intervenire con documenti alla mano in grado di dimostrare quanto riportato nell'articolo.
Nuova informativa privacy: adeguamento al GDPR in vigore dal 25 maggio
Il nuovo regolamento europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR) in vigore dal 25 maggio prevede nuovi obblighi e pesanti sanzioni: si raccomanda pertanto la massima attenzione. Il regolamento UE è già direttamente applicabile, anche se si attende un provvedimento attuativo da parte del legislatore nazionale. Fin da subito va aggiornato il contenuto dell’informativa sul trattamento e la raccolta dei dati da far sottoscrivere al socio/tesserato al momento dell’adesione (si consiglia di rinnovare anche le precedenti adesioni/iscrizioni/domande di ammissione a socio/richieste di tesseramento).
Alleghiamo il modello predisposto da Fiscosport che può essere stampato sul retro o in calce alle domande di ammissione a socio/richieste di tesseramento (si consiglia di rinnovare la sottoscrizione anche per i vecchi soci/tesserati)
“Fisco sport” conferma la validità dei diplomi della Federazione Italiana Fitness
In risposta a un quesito sulla Federazione Italiana Fitness, la prestigiosa rivista “Fisco Sport” è intervenuta – lo scorso 19 aprile – per confermare la validità dei diplomi FIF sulla base delle normative Coni.
A intervenire sulla questione è Barbara Agostinis, avvocato di Pesaro e docente di Diritto dello Sport all’Università di Urbino che ribadisce la necessità di una convenzione con un ente di promozione sportiva per poter istituire un percorso formativo ‘valido’ per tecnici sportivi. «Consapevole di questa necessità – scrive la dottoressa Agostinis su “Fisco Sport” -, la FIF ha deciso di organizzare corsi di formazione, nell’ambito della ginnastica finalizzata al fitness, in collaborazione con l’ASI che è un ente di promozione sportiva, regolarmente riconosciuto dal CONI, aderente al sistema SNAq del CONI, ovvero il sistema nazionale delle qualifiche dei tecnici sportivi elaborato dal CONI con riguardo al contesto CONI-Federazioni Sportive Nazionali Discipline Sportive Associate, cui in realtà hanno aderito anche altre organizzazioni facenti parte del movimento sportivo italiano».
Lo sport dilettantistico e le riforme
Come certamente avrete avuto modo di apprendere, la legge di stabilità per l’anno 2018 (L.205/2017) ha modificato, in modo sostanziale, la normativa che regolamenta il mondo sportivo.
Se aggiungiamo che è in corso la riforma del Terzo Settore, avviata con la L.117/2017 che può riguardare anche coloro che fanno attività sportiva, credo che vi possa essere in tutti voi una certa confusione. A questo proposito, vi invitiamo a perdere 5 minuti nella lettura dell'articolo (scaricabile a questo link) che riepiloga in maniera sintetica un po’ tutte le normative e le problematiche oggi in essere nel settore, così che possiate farvi una visione dell’insieme e possiate essere “critici” nella gestione dell’attività.
Cogliamo l’occasione per ricordarvi che sono cambiate le modalità di iscrizione al Registro delle Società Sportive tenuto presso il CONI, pertanto vi invitiamo a verificare di aver eseguito tutti i passaggi, necessari al perfezionamento della pratica.
Se è tutto in regola dovreste avere la possibilità di stampare il certificato di iscrizione 2018.
IMPORTANTE: non sottovalutate questo adempimento.
Il pilates e le altre discipline non presenti nell’elenco CONI. Cosa fare?
UN AGGIORNAMENTO A RIGUARDO DEL PILATES E DELLE ALTRE FORME DI GINNASTICA ATTUALMENTE NON INSERITE NELL’ELENCO CONI TRA LE DISCIPLINE SVOLGIBILI ALL’INTERNO DELLE ASD.
Fermo restando i “limiti” interpretativi dettati dalla circolare CONI sulle discipline che le ASD possono svolgere, si prospettano delle possibili vie dove le metodiche non inserite possano essere contemplate come attività propedeutiche e/o complementari ad altre discipline già inserite nell’elenco CONI.
Questo viene avvalorato dalla delibera del Consiglio Federale FIPE del 21 maggio 2017. In tale delibera si spiega che “la Cultura Fisica ricomprende tutte quelle attività che usano una qualsiasi forma di carico (o resistenza) per il raggiungimento dell’obiettivo sia in termini sportivi (agonistici e non agonistici), sia di condizionamento (fitness) anche finalizzato alla performance agonistica che di benessere (wellness) e di recupero dell’efficienza fisica”.
In modo specifico viene sottolineato fra le attività in ambito oggettivo della Cultura Fisica anche:
- Attività a corpo libero (sia seguendo i principi del calistenico, dello yoga, del Pilates, dello Stretching e dell’Allenamento in Sospensione), considerato un sovraccarico in funzione della angolazione che il corpo ha rispetto alla base di appoggio utilizzata durante l’esercizio o allo stato di tensione muscolare.
Si sottolinea anche che la FIPE gestisce organizza e regolamenta tutta una serie di attività/discipline fra cui:
- Strength Yoga: abbinamento degli aspetti coordinativi e respiratori nella corretta esecuzione degli esercizi.
- Kettlebell: capacità di esecuzione degli esercizi della pesistica con uno strumento da usare anche ad una mano.
- AinS (allenamento in sospensione): dove il corpo, a seconda delle sue angolazioni, diventa un peso più o meno grande da spostare.
- Riequilibrio Posturale e Funzionale: percorso formativo composto da valutazione posturale attraverso l’utilizzo di strumentazioni specifiche, approccio osteopatico con l’intervento di un osteopata, utilizzo del foam roll, approccio yoga per il recupero degli equilibri posturali.
- Strumenti per il defaticamento dopo un allenamento intenso: dallo stretching, alle squadre di Mezieres, all’uso di tecniche di auto massaggio (foam roller)
- Valutazione funzionale: analisi delle capacità di movimento e di deficit di bilanciamento muscolare e di mobilità articolare. Stesura di protocollo di lavoro con sovraccarichi per il riequilibrio del soggetto.
Analogamente la Federazione Ginnastica (FGI) ha in essere protocolli di lavoro che mirano a ”…. una rieducazione posturale utilizzando programmi di realizzazione di nuovi schemi specifici di postura e movimento derivanti da varie discipline quali il Pilates, lo Yoga, Tecniche di allungamento, la Ginnastica Educativa e Rieducativa, Feldenkrais, Mezieres, Tecniche di respirazione e rilassamento…”. “Il concetto della ginnastica funzionale si fonda sul principio della trasferibilità, in altre parole, la capacità di apprendere un gesto motorio da poter utilizzare nel quotidiano. Essere funzionali significa essere forti, coordinati, flessibili e agili. Attraverso l’utilizzo del proprio corpo, ma anche di attrezzi come kettlebells, palle mediche, funi, elastici, clubbels, sacche ripiene di sabbia, anelli, Fit Ball, tavolette propriocettive, bilancieri, manubri, sbarra, ecc. Questo tipo di allenamento, riattiva e potenzia i muscoli, col fine ultimo di sviluppare tutte le principali capacità motorie, ossia le capacità condizionali (forza, resistenza, potenza), le capacità coordinative (equilibrio, controllo motorio e posturale, agilità, adattamento motorio…) e la mobilità articolare, partendo dalla sollecitazione degli schemi posturali primitivi, ovvero i gesti che l'uomo ha perfezionato nella sua evoluzione, necessari per le sue attività e fondamentali per il fine salutistico e globale....”
COSA SIGNIFICA?
Esiste una possibilità di “difesa” in caso di controllo da autorità competenti per le ASD che svolgono queste attività.
In pratica l’ASD potrebbe parlare nelle attività da lei proposte di: Ginnastica finalizzata alla salute e al fitness svolta con metodo Pilates.
In questa ipotetica logica si avrebbe che potenzialmente anche l’istruttore potrebbe essere pagato nell’ambito dei 10.000 Euro annui come rimborso spese, questo con la dicitura non “Pilates” ma “Ginnastica finalizzata alla salute e al fitness”.
ATTENZIONE
Quella di cui sopra è una possibile interpretazione e una difesa in fase di accertamento, infatti le norme di cui sopra sono delibere interne a Federazioni del CONI ma NON DEL CONI che invece si è limitato al famoso elenco delle delibera 1568 del 14 febbraio 2017.
Quindi nulla garantisce che in fase di controllo l’organismo accertate non ritenga comunque di aprire un contenzioso, contenzioso che andrà poi risolto in fase di dibattito riportando le giustificazioni di cui sopra.
Questa rimane comunque una possibilità che le ASD potrebbero decidere di percorrere per mantenere al loro interno una attività in qualche modo legata al Pilates.
Abolito l’obbligo di certificato medico sportivo per i bambini da 0 ai 6 anni
PER I BAMBINI SOTTO I 6 ANNI NON SARÀ PIÙ OBBLIGATORIO PRESENTARE IL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO.
Lo hanno stabilito, in un decreto congiunto, i ministri della Salute Beatrice Lorenzin e dello Sport Luca Lotti. La decisione parte da una richiesta della Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp), che già nel 2015 aveva segnalato la necessità “di escludere dall’obbligo della certificazione medica l’attività sportiva per la fascia di età compresa tra 0 e 6 anni, al fine di promuovere l’attività fisica organizzata dei bambini, di facilitare l’approccio all’attività motoria costante fin dai primi anni di vita, di favorire un corretto modello di comportamento permanente, nonché di non gravare i cittadini ed il Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni”.
Per questo, si legge nel decreto, “Non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l’esercizio dell’attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra”.
Va ricordato per quel che riguarda l'Emilia-Romagna, che in questa regione le certificazioni di idoneità per l'attività sportiva non agonistica per i minori e per le persone disabili di ogni età sono rilasciate GRATUITAMENTE dal medico di famiglia e dal pediatra di libera scelta, o su loro richiesta, dai Servizi pubblici di medicina dello sport e vengono registrate direttamente sul libretto sanitario dello sportivo.