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La validità dei diplomi FIF / ASI

Scritto da Redazione

DAL 2019 I DIPLOMATI AI CORSI FIF RICEVERANNO DUE DOCUMENTI: IL DIPLOMA FIF E QUELLO NAZIONALE ASI
LE NUOVE NORME CONI E LA DICITURA “ATTIVITÀ DI GINNASTICA FINALIZZATA ALLA SALUTE ED AL FITNESS” PER ACCEDERE AI “COMPENSI SPORTIVI DILETTANTISTICI”

La legge di Bilancio 2018, pubblicata sulla G.U. n. 302 – Suppl. Ordinario n. 62, e le nuove norme CONI hanno introdotto sostanziali novità per chi lavora nel mondo del fitness e dello sport.

I diplomi FIF sono sempre validi. Per quelli emessi nel passato è tuttavia necessario adeguarli richiedendone una copia aggiornata in base alle norme vigenti.
Si tratta di una validità derivante esclusivamente dall’intesa in essere da diversi anni fra FIF e ASI Nazionale, Ente di Promozione Sportiva (EPS). La circolare 594 del 07/10/18 dell’ente di promozione sportiva ASI/CONI chiarisce che tutti gli operatori sportivi in possesso del TESSERINO TECNICO ed inseriti nell’ALBO NAZIONALE ASI (con l’apposita qualifica come da elenco CONI), sono autorizzati a svolgere il ruolo di istruttore per le discipline di competenza presso tutte le società o associazioni sportive italiane. Tale qualifica non è oggetto di conversione anche qualora le società o associazioni siano affiliate presso altri enti di promozione sportiva. L’appartenenza all’ente affiliante prescelto dalla società è data dal tesseramento associativo ed è svincolata dal titolo che autorizza lo svolgimento dell’attività di istruttore.

Quindi se un istruttore FIF/ASI insegna in qualsiasi palestra o associazione affiliata a ente diverso da ASI, deve avere tessera di affiliazione e relativa assicurazione (non di tecnico) con l’ente a cui è affiliata la palestra/associazione ma il suo diploma e tesserino tecnico può e deve rimanere FIF/ASI. Inoltre, chi si tessera come istruttore FIF riceverà anche il Diploma di Tecnico Nazionale ASI. Si tratta di un documento che non sostituisce il titolo FIF ma lo integra e ne rafforza la validità in quanto rilasciato direttamente dall’ASI/CONI, ribadendo la validità giuridica del titolo acquisito.

A questo punto, c’è un altro nodo da sciogliere, ovvero quello relativo ai cosiddetti “Compensi sportivi dilettantistici”. Il comma 367 della legge di bilancio 2018 prevede l’innalzamento della franchigia dalla previgente soglia di 7.500,00 € alla nuova soglia di 10.000,00 € annui. Inoltre, dal primo gennaio 2018 è possibile erogare, oltre ai compensi/premi/rimborsi forfettari, anche rimborsi spese analitici (comprese le indennità chilometriche per l’utilizzo di automezzi propri da parte dello sportivo dilettante) che, se adeguatamente documentati, non saranno soggetti a tassazione e potranno essere sommati alla nuova soglia esente di 10.000,00 € (ris.ne AdE n. 38/E 2014).
Per usufruire di tale possibilità, tuttavia, è necessario possedere un diploma legalmente riconosciuto dal CONI in linea con le novità introdotte dalla suddetta legge di Bilancio 2018.

Ribadendo che i diplomi rilasciati da FIF negli anni scorsi rimangono perfettamente validi, quello che l'istruttore deve fare, oltre ad associarsi a FIF per l’anno in corso, è richiedere l’eventuale aggiornamento del suo diploma con la dicitura “attività di ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness” come previsto dalla normativa sulle discipline riconosciute CONI.

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