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IL NUOVO LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Scritto da Guido Martinelli e Biagio Giancola

Le principali novità del decreto correttivo al D. LGS. n. 36


Resta solo l’approdo in Gazzetta ufficiale per la definitiva entrata in vigore del decreto correttivo al d. lgs. n. 36 che, dal prossimo primo gennaio (salvo ulteriori rinvii sempre possibili) rivoluzionerà la disciplina dei compensi per attività sportiva dilettantistica.

Spariranno i compensi disciplinati dall’art. 67 primo comma lett. m del Tuir, i meglio noti come compensi sportivi da diecimila euro annui. Gli operatori retribuiti saranno a tutti gli effetti considerati “lavoratori” e nei loro confronti si applicheranno tutte le norme previste dalla vigente disciplina del lavoro in tutti i settori salvo le eccezioni sotto riportate. La nuova disciplina si applica solo alle categorie espressamente indicate e cioè: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara, addetto alle mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva secondo i regolamenti dell’ente affiliante, collaboratore amministrativo – gestionale individuati come tali secondo la disciplina già oggi in essere. Dal primo gennaio avremo quindi una situazione formalmente e sostanzialmente diversa dalla odierna e, di diritto, decadranno anche tutti i contratti la cui scadenza era successiva al primo gennaio 2023.

Avremo, quindi 4 gruppi.

A) I volontari: sono tali coloro i quali svolgono attività sportiva senza compenso ai quali potrà essere riconosciuto soltanto il rimborso delle spese vive sostenute, ivi comprese le indennità chilometriche in caso di trasferta fuori dal Comune di residenza. Potranno essere riconosciuti premi con ritenuta a titolo di imposta del 20 per cento in occasione di particolari risultati agonistici raggiunti (premio gara o premio classifica)

B) Compensi inferiori a 5.000 euro per periodo di imposta del percipiente. Sarà necessario solo inviare al registro delle attività sportive la comunicazione di inizia attività e l’importo, come accade anche oggi, non sarà soggetto a ritenute previdenziali e fiscali. Vi sarà l’obbligo dell’invio alla Agenzia delle entrate della comunicazione unica alla fine dell’anno. Saranno possibili i rimborsi spese e i premi, come sub a) senza che questi si cumuleranno con il compenso indicato.

C) Compensi compresi tra 5.001 e 15.000. In questo caso si aggiungeranno solo le ritenute previdenziali sulla parte eccedente i 5.000 euro oltre a quanto indicato nel precedente punto b). il registro attività sportive sostituirà il libro paga.

D) Compensi superiori a 15.000 euro. Oltre a quanto indicato sub c) in questo caso troveranno applicazione anche le ritenute fiscali e gli obblighi connessi al tipo di inquadramento prescelto.

Per i gruppi C e D si porrà il problema di individuare la tipologia di svolgimento della prestazione. Infatti la prestazione potrà configurarsi come autonomo, subordinata o collaborazione coordinata e continuativa. Quest’ultima fattispecie si presume ove la durata della prestazione sia inferiore alle 18 ore settimanali.

Letto 1611 volte Utima modifica effettuata Martedì, 04 October 2022 11:29

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