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Da gennaio 2019 (ma valida anche per i tesserati di settembre 2018) la tessera assicurativa ASI comprenderà una nuova importante estensione che riguarderà i frequentatori dei centri fitness e delle piscine.

Questa innovativa peculiarità si chiama “Kasco Sport” cioè una assicurazione che rimborsa in forma forfettaria le mensilità di abbonamento non godute causa malattia o infortunio. È questa una eventualità importante visto che, nella maggioranza dei casi, nelle offerte di abbonamenti semestrali o annuali che i centri fitness fanno di promozione, vige la clausola di non rimborsabilità o di non estensione in caso di periodi non utilizzati. Per questo ASI/FIF hanno pensato anche a dirigenti e tecnici; verrà infatti introdotta anche la tutela legale dei dirigenti in caso di contenziosi e, per gli istruttori, oltre alla conferma della Rc,t verrà introdotta la tutela sanitaria sia per singolo che per nucleo familiare con possibilità di consulenza fiscale e tributaria. Si sta inoltre lavorando ancora per rispondere e risolvere ai tanti bisogni di chi vive e lavora intensamente nel mondo dello sport e dell’attività fisica; il settore che ci vedrà più attivi è quello di perfezionare sempre più la tutela sanitaria e soprattutto l’aspetto previdenziale dei trainer. ASI/FIF è un mondo in continua evoluzione con servizi innovativi pensati e dettati dalle esigenze di chi opera direttamente nel nostro mondo e ne conosce le esigenze.

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La “mini-riforma” sullo sport introdotta a dicembre con la Legge di Bilancio, le nuove co.co.co., l’introduzione della società sportiva lucrativa? E i convegni, i dibattiti, i tavoli di lavoro?!? Dimentichiamo tutto: per il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport Giancarlo Giorgetti il segnale della nuova attenzione del governo per il mondo dello sport passa attraverso un colpo di spugna delle precedenti novelle.

Prima fu la conferenza stampa
Già il 3 luglio scorso, in occasione della presentazione del c.d. Decreto Dignità, il sottosegretario alla Presidenza del consiglio, Giancarlo Giorgetti, ebbe modo di dichiarare l’intenzione del Governo di smantellare un primo pezzettino della riforma sullo sport introdotta dalla legge di Stabilità, quella società sportiva dilettantistica con carattere lucrativo su cui tanto si è parlato e discusso in questi ultimi 7 mesi.

Poi il 6 luglio 2018 sono circolate in rete bozze della versione definitiva del c.d. “Decreto Dignità” che prevedono l’abolizione totale del c.d. “pacchetto sport” inserito nella Legge di Bilancio 2018, con l’eccezione della disposizione che incrementa i compensi sportivi esenti a € 10.000,00.

Per la precisione, la bozza della nuova versione del decreto prevedrebbe, all’art. 4, che:
“All’art. 1, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, i commi 353,354,356,357,358,359,360,361, sono abrogati”.

Giorgetti non ha rilasciato dichiarazioni o anticipazioni sulla presunta versione definitiva del decreto. In particolare, non ha parlato direttamente di abrogazione del “pacchetto Sport”, ma ha rilasciato alcune “dichiarazioni di intento” circa la visione del governo in materia di sport dalle quali, in effetti, possono trasparire quegli intendimenti.

In concreto, e in sintesi, le dichiarazioni del sottosegretario sono state le seguenti:
obiettivo del governo è agevolare e salvaguardare lo sport dilettantistico di base che persegue finalità sociali, con particolare attenzione nei confronti dei dirigenti e collaboratori volontari, sui quali si regge tutto il sistema; Corollario dell’obiettivo principale è quello di “liberare” i dirigenti sportivi “dall’incubo” delle verifiche e degli accertamenti. Per fare questo è necessario rivedere la stratificazione e la sovrapposizione delle norme che si sono susseguite nel tempo; Questo obiettivo va perseguito attraverso una semplificazione delle norme, ivi compresa un’ipotesi di “pace fiscale” (rectius: rottamazione delle cartelle e/o condono) verso quelle a.s.d. che sono state vittime di controlli fiscali e previdenziali; Lo sport dilettantistico deve essere nettamente distinto sia dallo sport professionistico che dallo sport “commerciale”. Il primo, deve allargare i propri confini, il secondo deve essere regolato dalle leggi di mercato. A proposito di professionismo Giorgetti auspica un superamento della L. 91/1981 e un avvicinamento alle normative degli altri paesi, in cui sportivi professionisti sono quegli atleti che ritraggono dalla pratica sportiva la propria sussistenza. Va superata la visione formalistica secondo la quale è professionista solo chi opera nelle poche federazioni sportive che hanno recepito la Legge 91/1981, quando ci sono atleti di altre discipline che beneficiano di compensi elevatissimi mantenendo lo status, anche fiscale, di dilettanti. All’interno del dilettantismo, vanno distinti i volontari puri da coloro che, pur non ritraendo dallo sport i proventi necessari alla propria sussistenza, beneficiano comunque di remunerazioni. Si tratta, lo dicevamo, di dichiarazioni di intento. Ma tali dichiarazioni, unitamente a quelle rilasciate in precedenza circa il superamento della lucrativa, lasciano intendere che la bozza di decreto che ha cominciato a circolare possa essere veritiera.

A questo punto, pur sottolineando che, soprattutto in materia legislativa “rigore è quando arbitro fischia”, quindi finché non saremo in presenza di un provvedimento firmato dagli organi istituzionali competenti e pubblicato in G.U. stiamo ragionando di ipotesi, è doveroso cominciare a riflettere in ordine a quali potrebbero essere le conseguenze di quanto circolato oggi in rete ed anticipato dal sottosegretario Giorgetti:

Società sportive dilettantistiche lucrative
La nuova figura rimarrebbe banalmente nel mondo delle intenzioni (legislative). Per quanto riguarda Fiscosport, ci abbiamo ragionato non poco, e non poco criticamente (si vedano da ultimo gli articoli Donato Foresta, Le s.s.d. lucrative: per lo sport business una vittoria… di Pirro, in Newsletter 1/2018, e di Giuliano Sinibaldi, Lo sport dilettantistico alle prese con le Riforme, in Newsletter 3/2018, ove ulteriori riferimenti). E siamo certi che da mesi siano al lavoro professionisti, dirigenti e consulenti intenzionati a farsi trovare pronti quando il CONI avesse dato cittadinanza nel mondo sportivo anche alle lucrative.
Ma tant’è: di fatto la s.s.d. lucrativa non è mai esistita, di diritto non esisterà e, probabilmente, non se ne sentirà troppo la mancanza. Forse. Perchè magari bisognerà spiegarglielo a quelle società “ordinarie” che grazie alla trasformazione in “sportive lucrative” e alla conseguente riduzione dell’aliquota IVA dal 22% al 10% sulle attività sportive avrebbero goduto da subito di un innegabile vantaggio in termini di risparmio fiscale e che, dunque, ci avevano fatto un pensierino.

Compensi e collaborazioni sportive dilettantistiche
L’eventuale eliminazione delle norme che qualificano come oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa le prestazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle FSN, alle DSA e agli EPS riconosciuti dal CONI (co. 358 Legge di Stabilità) e i cui compensi costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67, lett. m) T.U.I.R. (quindi esenti da contribuzione INPS (ex ENPALS) e INAIL per l’intero importo erogato e esenti da imposte fino all’importo annuo di € 10.000,00 – co. 359 Legge di Stabilità), l’eliminazione di queste due norme, dicevamo, ha una conseguenza ben definita: il ritorno alla situazione precedente il dicembre 2107… Quindi:
1. tornerebbe a porsi, prepotentemente, l’”antica” problematica del corretto inquadramento dei collaboratori sportivi, e del relativo rischio sanzionatorio in caso di verifica in materia lavoristica, con particolare riferimento alle pesantissime sanzioni per lavoro irregolare, qualora l’esito della verifica dovesse essere la riqualificazione degli sportivi dilettanti in lavoratori subordinati;
2. tornerebbe attuale l’indicazione della Circolare INL n. 1/2016; lo si sottolinea: parliamo di una circolare, cioè di un atto normativo di indirizzo, che benché con una sua importanza, ha comunque validità cogente al proprio interno;
3. conseguentemente, tornerebbero ad avere efficacia le delibere emanate da alcune F.S.N., che erano da ritenersi superate dal momento in cui la legge di bilancio 2018 prevedeva che le prestazioni venissero individuate, appunto, dal CONI. E’ vero che si era ancora in attesa di tale delibera (ormai la data del 10 luglio prossimo sembrava essere una sorta di deadline…) ma è altrettanto certo (si veda per tutti l’intervento del dott. Andrea Mancino, Il ruolo del CONI per lo sport dilettantistico – Relazione del dott. Andrea Mancino tenuta in occasione del Seminario “Le agevolazioni fiscali a favore dello sport dilettantistico”, Ancona, 12 maggio 2018, in Newsletter n. 10/2018) che CONI e INL erano al lavoro in grande armonia per individuare soluzioni condivise che garantissero chiarezza in un settore che appariva notevolmente confuso. Confusione – si noti – di cui prende atto lo stesso Ispettorato Nazionale del Lavoro nel suo incipit alla Circolare n. 1, lì dove riconosce che “le stesse pronunce, sia in sede amministrativa che in sede giurisprudenziale, originate dalle opposizioni ai verbali di accertamento, sono state spesso contraddittorie, non fornendo una indicazione univoca in merito ai criteri da utilizzare”;
4. si riaprirebbe la questione relativa alle mansioni individuate dagli E.P.S., posto che – ricordiamo – la Circolare di cui sopra prevede che la riconduzione tra i redditi diversi delle indennità erogate ai collaboratori sia “consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni: […] che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.”

Conclusioni
Lo scenario che abbiamo qui rappresentato muove dal presupposto che le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi da Giorgetti, trovino attuazione a livello legislativo nelle prossime settimane, così come anticipato dalle bozze del decreto dignità circolate in rete.

E se così fosse, ci sentiamo di aggiungere che non è da escludere – ed è anzi auspicabile – che il CONI proceda nell’impegno profuso sin qui e pur in assenza di una norma che ne richiama l’intervento emani quelle delibere relative alle mansioni riconosciute che il mondo sportivo dilettantistico aspetta da mesi. E ciò in quanto, quand’anche tali delibere non fossero più necessarie ai fini della “abroganda” legge di bilancio, potrebbero comunque tornare utili in ottica ispettiva ai sensi della circolare 1/2016 dell’INL

Detto questo, ci sia consentito evidenziare alcune ulteriori considerazioni:

Come correttamente osservato da qualche attento commentatore: siamo certi che ricorrano i requisiti di urgenza tali da inserire l’abrogazione del “pacchetto sport” in una decretazione di urgenza? Cosa accade a chi, in questi mesi, ponendo “legittimo affidamento” alle disposizioni previste dalla legge di bilancio ha costituito una SSDL? Oppure ha trasformato una preesistente SSD o una SRL “ordinaria” in SSDL? E cosa accadrebbe se il decreto non fosse convertito in legge? O lo fosse in una versione diversa da quella prospettata? Insomma, se gli obiettivi vogliono essere la chiarezza e la certezza della legislazione in materia di sport dilettantistico, forse la partenza non è delle migliori.

Speriamo che dopo la fase abrogativa inizi presto una fase “costruttiva” perché, come amiamo ripetere sempre, lo sport ha bisogno, prima di ogni altra cosa, di certezza delle norme. Qualunque esse siano.

Senza certezza non è possibile programmare né organizzare alcunché. I giochi sono dunque ancora apertissimi…

Tratto dalla rivista online FISCOSPORT

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Il nuovo regolamento europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR) in vigore dal 25 maggio prevede nuovi obblighi e pesanti sanzioni: si raccomanda pertanto la massima attenzione. Il regolamento UE è già direttamente applicabile, anche se si attende un provvedimento attuativo da parte del legislatore nazionale. Fin da subito va aggiornato il contenuto dell’informativa sul trattamento e la raccolta dei dati da far sottoscrivere al socio/tesserato al momento dell’adesione (si consiglia di rinnovare anche le precedenti adesioni/iscrizioni/domande di ammissione a socio/richieste di tesseramento).

Alleghiamo il modello predisposto da Fiscosport che può essere stampato sul retro o in calce alle domande di ammissione a socio/richieste di tesseramento (si consiglia di rinnovare la sottoscrizione anche per i vecchi soci/tesserati)

Scarica il modello 

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In risposta a un quesito sulla Federazione Italiana Fitness, la prestigiosa rivista “Fisco Sport” è intervenuta – lo scorso 19 aprile – per confermare la validità dei diplomi FIF sulla base delle normative Coni.
A intervenire sulla questione è Barbara Agostinis, avvocato di Pesaro e docente di Diritto dello Sport all’Università di Urbino che ribadisce la necessità di una convenzione con un ente di promozione sportiva per poter istituire un percorso formativo ‘valido’ per tecnici sportivi. «Consapevole di questa necessità – scrive la dottoressa Agostinis su “Fisco Sport” -, la FIF ha deciso di organizzare corsi di formazione, nell’ambito della ginnastica finalizzata al fitness, in collaborazione con l’ASI che è un ente di promozione sportiva, regolarmente riconosciuto dal CONI, aderente al sistema SNAq del CONI, ovvero il sistema nazionale delle qualifiche dei tecnici sportivi elaborato dal CONI con riguardo al contesto CONI-Federazioni Sportive Nazionali Discipline Sportive Associate, cui in realtà hanno aderito anche altre organizzazioni facenti parte del movimento sportivo italiano».

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Venerdì, 06 April 2018 11:03

Lo sport dilettantistico e le riforme

Come certamente avrete avuto modo di apprendere, la legge di stabilità per l’anno 2018 (L.205/2017) ha modificato, in modo sostanziale, la normativa che regolamenta il mondo sportivo.

Se aggiungiamo che è in corso la riforma del Terzo Settore, avviata con la L.117/2017 che può riguardare anche coloro che fanno attività sportiva, credo che vi possa essere in tutti voi una certa confusione. A questo proposito, vi invitiamo a perdere 5 minuti nella lettura dell'articolo (scaricabile a questo link) che riepiloga in maniera sintetica un po’ tutte le normative e le problematiche oggi in essere nel settore, così che possiate farvi una visione dell’insieme e possiate essere “critici” nella gestione dell’attività.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che sono cambiate le modalità di iscrizione al Registro delle Società Sportive tenuto presso il CONI, pertanto vi invitiamo a verificare di aver eseguito tutti i passaggi, necessari al perfezionamento della pratica.
Se è tutto in regola dovreste avere la possibilità di stampare il certificato di iscrizione 2018.

IMPORTANTE: non sottovalutate questo adempimento.

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NUOVO ELENCO DISCIPLINE AMMESSE A REGISTRO CONI: con propria Delibera n.1566 del 20.12.2016 e successive integrazioni e modificazioni il CONI ha individuato le discipline sportive la cui pratica consente alle Associazioni e alle Società sportive l’iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche detenuto dallo stesso CONI e da cui deriva il “riconoscimento ai fini sportivi”.

Ciò, per quanto si evince nelle premesse della Delibera, “al fine di adottare ogni misura tesa alla corretta individuazione dei soggetti che, riconosciuti ai fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati e per eliminare fenomeni di elusione, purtroppo, emersi in fase di verifiche successive”.

Il fine della Delibera CONI, dunque, è stato quello di fare ordine (bonificare) per distinguere i “veri” sport dai “finti” sport, e per revocare il riconoscimento ai fini sportivi ad associazioni e società praticanti attività ritenute non più “sportive”.

Ne è risultato quindi un elenco che non ha tenuto conto di altre attività, anche importanti, quali lo yoga (che parrebbe ora, da dichiarazioni del Presidente CONI, venire reinserito) il crossfit, il pilates, il krav maga, il parkour, paintball, rei di non aver trovato spazio negli elenchi dei predetti organismi presi dal CONI quali riferimento.

La conseguenza della mancata inclusione di tali attività tra le discipline “riconosciute” dal CONI è che le associazioni e società praticanti le predette attività “escluse” non potranno più definirsi associazioni o società “sportive“, non potranno più iscriversi al Registro nazionale del CONI delle società e associazioni sportive con conseguente perdita di tutte le agevolazioni fiscali e previdenziali riservate ai soggetti iscritti al Registro, in particolare per quanto attiene alla disciplina dei rapporti di collaborazione sportiva dilettantistica e amministrativo-gestionale. Infatti l’esclusione da ogni forma di imposizione fiscale e contributiva fino al limite di euro 7.500 interessa solo le collaborazioni per l’esercizio diretto dello sport e le collaborazioni coordinate e continuative non professionali per attività di carattere amministrativo gestionale rese nei confronti di associazioni o società risultanti iscritte al Registro CONI (ai sensi dell’art. 67 del TUIR Testo Unico Imposte sui Redditi DPR 917/1986).

ATTENZIONE! Questo, fino a prova contraria, non significa che le ASD non possano svolgere queste attività, godendo anche di agevolazioni fiscali quali la de-commercializzazione delle quote associative. Ma implica che non potranno qualificarsi come ASD se svolgono “solo” attività non ricomprese; e che non potranno godere di alcune agevolazioni riservate agli iscritti nel Registro CONI, quali la possibilità di pagare gli istruttori con compensi ex. art . 90.

Situazione diversa riguarda invece le SRL SD. Queste infatti avranno, da quel che si evince, 3 alternative.
1. Trasformarsi in ente associativo (es. in ASD).
2. Uscire dall’ambito del non profit e commercializzarsi.
3. Rinunciare allo svolgimento della attività non ammessa (se non è l’attività unica ed esclusiva).

Quindi facendo un esempio concreto: l’associazione sportiva (ASD) che svolge in via esclusiva attività di Krav Maga, potrà continuare a svolgere tale disciplina in ambito ASI, prevedendo il pagamento di quote di iscrizione istituzionali. Ma non potrà essere iscritta a Registro CONI, né potrà corrispondere agli istruttori i compensi forfettari per l’insegnamento di quelle attività. Mentre la SSD che svolge in via esclusiva attività di Pilates dovrà rinunciare allo svolgimento di tale attività o trasformarsi in ente associativo (Associazione, Associazione Sportiva Dilettantistica ASD).

Comunque, nel caso in cui un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) accertasse l’assenza della propria disciplina dall’elenco di quelle ammissibili potrebbe essere ugualmente essere iscritta, verificando se l’attività svolta sia compatibile con le discipline riconosciute, in base ad un principio di affinità. Prendiamo ad es. il FITNESS, che è previsto quale:
021 Fitness in acqua con le pinne
111 Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness
217 Cultura Fisica, attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al fitness e al benessere fisico.

Si può ipotizzare di svolgere il Fitness nel metodo Crossfit o il Pilates, a condizione di non pubblicizzare tali attività in quanto tali o corrispondere compensi agli istruttori per le stesse? Probabilmente si.

NOTA BENE. Sarà probabilmente necessario modificare il proprio statuto, definendo con precisione l’attività svolta in riferimento alla classificazione del Registro CONI. In vista di un’ispezione fiscale verrebbe così evitata ogni contestazione, ad esempio, verso l’uso del regime dei 7.500€. Quindi considerato che dal 1 gennaio 2018 il CONI non ammetterà a Registro attività non in elenco, prima dell’anno nuovo sarà utile verificare, come sopra esposto, la conformità dello statuto, per capire se necessitino variazioni al fine di adeguarlo alle novità previste. In ogni caso, per poter godere di determinate agevolazioni fiscali connesse all’iscrizione a Registro, ci si dovrà “rassegnare” ad essere ricompresi in una delle categorie ammesse dal CONI.

Il nostro ufficio è a disposizione per una “verifica gratuita” degli statuti. Qualora necessitasse una rivisitazione degli stessi, potremo procedere con l’assistenza di professionisti (avvocati) alla revisione statutaria che dovrà prevedere una delibera assembleare ad hoc. Il contributo previsto per tale servizio è di 150 euro per la redazione nuovo statuto e l’assistenza alla verbalizzazione dei contenuti assembleari ed istruzioni per la registrazione.


Modulo richiesta verifica gratuita

Oggetto. Richiesta verifica statuto.

ASD .........................................................................................................................................................................................

Sede attuale ..............................................................................................................................................................................

Attività sportive prevalenti svolte .................................................................................................................................................

Attività secondarie .....................................................................................................................................................................

Recapiti telefonici ......................................................................................................................................................................

E-mail ......................................................................................................................................................................................

• Allegare Statuto

Trasmettere dati modulo richiesta e statuto scannerizzato via mail a:

 

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Aiutiamo a fare chiarezza: intanto diciamo che l’attività ludico-motoria è quella che viene praticata a livello individuale o collettivo da soggetti non tesserati a Federazioni sportive nazionali, Discipline associate o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, e finalizzata al raggiungimento e al mantenimento psico-fisico, non regolamentata da organismi sportivi e comprende anche l’attività che si svolge in proprio. Per questa attività NON serve il certificato medico.

L'attività non agonistica è invece quella svolta dai tesserati e organizzata dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI (come ASI) o gli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche.

In questi casi i tesserati devono presentare il certificato medico sportivo (esclusi i tesserati che non svolgono attività fisica – i dirigenti sportivi – e quelli la cui attività sportiva non implica l’impegno fisico – i giocatori di bridge della FIGB (per esempio). Il certificato medico sportivo per attività sportive non agonistiche è a pagamento (esclusi i casi di attività ed eventi sportivi scolastici come i Giochi della gioventù, per i quali il preside può richiedere l’esenzione dal pagamento) e ha validità di un anno.

Può essere rilasciato da uno specialista in medicina dello sport, da un medico di medicina generale o dal pediatra e deve contenere gli esiti di una anamnesi ed esame obiettivo, della misurazione della pressione e di un elettrocardiogramma a riposo.

Ultimo caso, è quello dell'attività agonistica, ovvero dell'attività praticata dai tesserati ad una FSN o ad un EPS riconosciuti dal CONI e praticate in maniera continuata con la partecipazione regolare a gare e incontri agonistici.

In questo caso il certificato medico sportivo è obbligatorio, deve essere rilasciato da uno specialista di medicina dello sport e deve prevedere esami approfonditi che attestino l’idoneità della persona alla pratica di uno sport a livello agonistico (per esempio la spirometria, l’esame delle urine, il test visivo e l’elettrocardiogramma sotto sforzo).

 

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Il decreto ministeriale che conferma l’obbligo di dotazione e impiego dei defibrillatori per le ASD/SSD a partire dal 1 Luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28/6/2017.

L’obbligo è assolto quando:
a - le ASD/SSD utilizzino un impianto sportivo a carattere permanente dotato di defibrillatore

e quando
b - sia presente una persona debitamente formata all’utilizzazione del dispositivo.

ANCORA UNA VOLTA CI TROVIAMO DI FRONTE AD UNA NORMA NON CHIARA
Sembrerebbe che il campo di applicazione sia circoscritto alle gare e alle attività agonistiche: tuttavia il condizionale è d’obbligo in quanto le finalità dichiarate dalla legge del 2012 che ha introdotto tali novità, rinviando a decreti ministeriali l’emanazione delle linee guida, era quello di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale. Si auspicano quindi ulteriori precisazioni (soprattutto dopo gli oneri non indifferenti che sono stati posti a carico delle società sportive per attrezzarsi!!!).

Semplificando si desume che:
Negli “impianti sportivi” (*nota) deve esserci un defibrillatore (e non necessariamente un operatore in grado di usarlo, quindi a cosa serve?!).
Nel caso di attività competitive (gare) ci deve essere un operatore in grado di usarlo, tranne che per manifestazioni all’aperto (al di fuori degli impianti sportivi) es. se faccio corsa campestre e fatte salve le attività espressamente escluse a basso impatto cardiocircolatorio (allegato).

È invece precisato (finalmente un chiarimento!) che l’obbligo non si applica:
per le attività outdoor (cioè al di fuori degli impianti sportivi)
per le attività a ridotto impegno cardiocircolatorio (come da elenco allegato al decreto)

vedere elenco delle attività escluse allegato PDF

(*nota) DEFINIZIONE di impianto sportivo? Spazio di attività sportiva. Spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività sportive.

Scarica Allegati G.U._DEL_28_06_17

Ricordiamo che la legge prevede per i soggetti associativi la possibilità di consorziarsi per adempiere agli obblighi di legge. Se un’associazione sportiva dilettantistica, ad esempio, opera all’interno di una palestra pubblica dove agiscono anche altre, è possibile unirsi con queste per acquistare e utilizzare un defibrillatore in comune. Lo strumento potrà in ogni caso essere impiegato solo da chi ha partecipato agli appositi corsi di formazione (qualunque associato a prescindere dal ruolo che esercita all’interno dell’associazione e/o della societa’ sportiva potrà prendere parte agli appuntamenti formativi).

Qualora ancora non abbiate provveduto, ricordiamo la convenzione ASI per l’acquisto dei defibrillatori ad un costo notevolmente agevolato. Vuoi acquistare un defibrillatore con la speciale convenzione ASI?
1. invia mail a: ; ed a  (entrambe)
2. specifica nell’oggetto della mail: acquisto defibrillatore
3. specifica: codice 237001 CONVENZIONE ASI
4. compila il modulo di richiesta

Download file (clicca per download)

 

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