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Quale autunno per le palestre italiane

Scritto da Avv. Guido Martinelli

IL NUOVO PROFILO NORMATIVO ALLA RIAPERTURA DEI CENTRI SPORTIVI

Martinelli

La situazione normativa dei centri sportivi (intendendosi come tali palestre, scuole di danza, piscine, ecc.) alla riapertura per la stagione 2021/22 si presenta densa di novità sotto il profilo normativo. Con alcune di esse abbiamo già iniziato a convivere. Ci riferiamo a tutte le misure contro l’emergenza Covid 19 e, in particolare, l’introduzione del Green pass per l’accesso agli impianti. Quando scriviamo queste note la disciplina richiede ancora chiarimenti che il dipartimento sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri si è impegnato ad emanare al più presto. Chiarimenti che al momento non appaiono essere quelli pubblicati nell’aggiornamento delle linee guida per le attività sportive in cui ci si limita ad aggiungere, ai limiti e ai controlli obbligatori già noti per le prevenzioni delle infezioni da Covid 19 l’onere della verifica del Green pass Resta pertanto il dubbio sulla possibilità di utilizzo degli spogliatoi per l’attività da svolgersi poi all’aperto (che non prevede Green pass) dove, al momento, in via prudenziale, la risposta appare affermativa così come, per lo stato dell’arte al momento in cui vengono redatte le presenti note, si ritiene che la certificazione debba essere richiesta anche per tutti gli operatori del centro, indipendentemente dalla tipologia di contratto (lavoro dipendente, partita Iva o collaborazione sportiva) da loro posseduta. Analogamente dovranno possedere l’autorizzazione i genitori dei bambini (ricordiamo che sotto i 12 anni il green pass non potrà essere rilasciato) che entrano con loro negli spogliatoi per aiutarli a cambiarsi.

Questo è il mio pensiero che ovviamente potrà essere integralmente modificato in presenza di chiarimenti governativi ufficiali di segno contrario. Ma se su questo, quando tali note saranno pubblicate, il quadro dovrebbe essere ormai definito, il 2022 sarà l’anno della progressiva entrata in vigore di due riforme importanti che toccano la vita dei centri sportivi: quella del terzo settore e quella dello sport nonché della applicazione della decisione del massimo organo di giustizia sportiva del Coni in merito all’obbligo dello svolgimento dell’ attività agonistica al fine del mantenimento della iscrizione al registro Coni (e al conseguente diritto di applicare le agevolazioni fiscali previste per le attività sportive dilettantistiche).

Se la riforma del terzo settore tocca in maniera solo marginale il mondo delle palestre (il vero vantaggio che potrebbero avere i nostri centri a chiedere l’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, oltre ad un rapporto privilegiato con le amministrazioni pubbliche, sarà quello di poter fare attività in locali indipendentemente da quale sia la loro destinazione urbanistica a fronte di rilevanti aggravi sotto il profilo degli adempimenti da rispettare) non altrettanto si può dire sia della riforma dello sport che della decisione del collegio di garanzia del Coni a sezioni unite sulla attività agonistica. Volendo partire da quest’ultimo ricordiamo che l’organo più alto della giustizia sportiva ha sentenziato che l’associazione o società sportiva dilettantistica che non comunichi al registro Coni lo svolgimento anche di attività agonistica per conto dell’ente sportivo nazionale che ha provveduto al riconoscimento sarà cancellata dal registro Coni. Questo significherà per i centri sportivi che fino ad oggi non la svolgevano di dover impiantare una attività competitiva in assenza della quale saranno condannati a perdere la loro natura di enti sportivi. Per quanto riguarda la riforma dello sport rimane una grande incertezza sui suoi contenuti. Rimarranno quelli attualmente conosciuti o si arriverà ad una radicale modifica dei decreti già conosciuti? Alcuni presupposti, però, possiamo darli per acquisiti. Ci sarà, sicuramente, un incremento del costo delle risorse umane impiegate in palestra. Al momento appare affrettato ipotizzare il “quantum” di questo aumento ma sul “se” ci sarà, la certezza appare acquisita. Anche alla luce della sensibilizzazione degli operatori aumentata in questi anni a causa (o merito) della legislazione sulla emergenza. Questo produrrà la necessità di una riflessione. Alla luce degli aumentati problemi legati all’obbligo di svolgere attività agonistica e dei maggiori costi di personale, la strada della associazione o società sportiva dilettantistica continua ad essere la soluzione ottimale per la gestione di un centro sportivo? Forse qualche riflessione questo aspetto lo merita. Così come appare opportuno sottolineare un paio di ulteriori aspetti legati alla riforma dello sport. Il primo, probabilmente positivo, dovrebbe portare ad un superamento dell’attuale elenco delle discipline sportive riconosciute dal Coni. Infatti i nuovi decreti contengono una definizione di sport, fino ad oggi assente dall’ordinamento, che dovrebbe far venire meno la necessità dell’elenco la cui esistenza era giustificata, appunto, dalla assenza di una definizione giuridica di sport. L’altro criterio che si dovrà valutare a fondo è quello legato alla prevalenza della attività sportiva. Ossia le attività accessorie non potranno prevalere su quella più specificatamente sportiva. Ossia, tanto per chiarire, se e ove i proventi del posto di ristoro, del merchandising, del centro benessere, del centro estetico, di quello fisioterapico o dei rapporti promo pubblicitari superassero il 30% dei ricavi complessivi o il 66% dei costi la conseguenza sarebbe la perdita del requisito di società o associazione sportive dilettantistica. Come si vede il quadro di riferimento sicuramente impone una riflessione sul se proseguire come associazione sportiva e, nel caso, quali correttivi adottare per legittimare lo status in caso di verifica. Non possiamo inoltre dimenticare, in questo quadro, l’avvenuto inquadramento come chinesiologi dei laureati in scienze motorie. Anche qui senza voler entrare nel merito del sia giusto o meno imporre la loro presenza anche questo aspetto dovrà essere tenuto presente in questa revisione dei parametri che fino ad oggi hanno guidato le strategie dei centri sportivi sotto il profilo giuridico – fiscale.

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