Nel Decreto “Cura Italia” l'indennità di 600 euro è prevista anche per i collaboratori sportivi
IMPORTANTI PRECISAZIONI RIGUARDO L’INDENNITÀ DI 600 EURO PREVISTA PER I COLLABORATORI SPORTIVI ai sensi dell’art. 96 del D.L. n.18/2020 “Cura Italia”
A tutti i collaboratori sportivi delle asd, istruttori e personal trainer in attesa del decreto MEC, che uscirà il 1° aprile con le indicazioni inerenti le procedure/modalità di richiesta rimborso, comunichiamo che pur non essendo esplicitamente espresso dalla norma, è fondato sapere che il collaboratore debba essere iscritto quale tesserato nella rispettiva FSN/EPS d’appartenenza in data antecedente il 23/02/2020 e che quindi debba essere in possesso del Tesserino Tecnico.
AI POSSESSORI DI PARTITA IVA
Il Decreto Cura Italia –D.L. 17 marzo 2020 n.18 – prevede un’indennità di 600 euro una tantum per il mese di marzo per i titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata INPS, che comprende anche i liberi professionisti sportivi come ad esempio i personal trainer.
Ottieni subito il Tesserino Tecnico in formato elettronico richiedere l'affiliazione alla Federazione Italiana Fitness per il 2020 come Socio Silver (€40) oppure come Socio Gold Istruttore (€140).
Maggiori informazioni a questa pagina
Non è prevista, al momento, alcuna indennità per i collaboratori sportivi
Nonostante in rete si trovino informazioni per accedere subito all’indennità di 600 euro per i collaboratori sportivi, mettiamo subito in chiaro che non ci sono allo stato termini per inoltrare la domanda, non esiste alcun modulo per la presentazione della domanda e non sappiamo ancora come dovrà essere presentata. E’ presumibile che il decreto, atteso per il 1° aprile, stabilirà ad esempio il modello di autocertificazione da utilizzare per la richiesta.
Come mette in guardia anche l'ASI, pertanto, occorre fare attenzione alle trappole, che con la promessa dell'indennità, cercano solo di accaparrare clientela e dati personali.
Invitiamo i nostri affiliati e tutti i collaboratori interessati alla misura di sostegno, a seguire i canali e le informazioni istituzionali.
Tutti i dettagli e gli aggiornamenti nell’articolo qui sotto.
AGGIORNAMENTO AL 21 MARZO:
Sport e Salute s.p.a. – competente per le indennità dei collaboratori che percepiscono compensi sportivi ex art.67 comma I lett.m) tuir – ha attivato un indirizzo mail dedicato alle domande:
Le modalità di presentazione e la modulistica saranno note soltanto quando verrà adottato il decreto ministeriale ma è quindi probabile che si debba utilizzare la posta elettronica.
Allarme click day rientrato: segnaliamo che INPS, competente per le domande dei liberi professionisti titolari di partita iva, ha precisato che non ci sarà alcun click day, quindi a maggior ragione anche le modalità che verranno previste per Sport e Salute s.p.a. eviteranno la corsa al click on line più veloce.
L’indennità di 600 euro è prevista dall’art.96 del D.L. 17 marzo 2020 – Decreto Cura Italia – e consiste nell’estensione della misura di sostegno riconosciuta ai liberi professionisti titolari di partita iva e ai lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata INPS, anche ai rapporti di collaborazione di cui all’art.67 comma I lett.m) TUIR , inquadrati tra i redditi diversi e pertanto non soggetti a forme di previdenza obbligatoria ed esclusi da oneri previdenziali.
L’importo non concorre alla formazione del reddito e si ritiene, stante il richiamo alla misura prevista per i lavoratori autonomi dall’art.27 del Decreto, che anche per i collaboratori sportivi sia riferita al mese di marzo, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020 pari all’incremento delle risorse assegnate a tal fine a Sport e Salute s.p.a.
L’indennità verrà riconosciuta da Sport e Salute s.p.a. su domanda dell’interessato alle seguenti condizioni:
• che il rapporto di collaborazione instaurato con federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 67 comma I lett.m) sia già in essere alla data del 23 febbraio 2020;
• che il collaboratore non percepisca altri redditi da lavoro.
Entrambe le condizioni – preesistenza del rapporto di collaborazione e mancata percezione di altri redditi da lavoro – devono essere autocertificate dal richiedente : salve ulteriori diverse indicazioni, alla domanda non andranno quindi allegati i documenti attestanti l’instaurazione del rapporto ma un’autodichiarazione con la quale il richiedente attesta a pena di falso la veridicità dei fatti e delle qualità dichiarate. I documenti devono quindi essere idonei a documentare quanto dichiarato e conservati in modo da essere esibiti in caso di controlli.
Ogni ulteriore dettaglio relativo alle modalità di presentazione della domanda e ai criteri di gestione del fondo di 50 milioni assegnato a Sport e Salute s.p.a. viene demandato ad un Decreto MEF da adottare entro il 1 aprile 2020.
Bisogna dunque attendere le ulteriori specifiche per sapere come procedere alla richiesta e conoscere i criteri di gestione delle risorse. Allo stato attuale, in considerazione di quanto stabilito dall’art. 96 del Decreto, è previsto che:
• le domande saranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione
• le domande saranno istruite sulla base del Registro Coni
Il riferimento al Registro Coni si ritiene dovuto al necessario riscontro da parte di Sport e Salute s.p.a. della regolare iscrizione da parte dell’associazione/società sportiva.
Le indicazioni hanno comprensibilmente creato confusione e incertezza tra gli operatori e le migliaia di collaboratori sportivi soprattutto in relazione al criterio cronologico di presentazione che desta allarme in vista del c.d. click day, considerato il limite annuo delle risorse complessive fissato in 50 milioni.
Prima del decreto, atteso entro il 1 aprile, non è comunque possibile attivarsi: ribadiamo che non ci sono allo stato termini per inoltrare la domanda; il termine di quindici giorni non è riferito alla presentazione delle richieste ma all’adozione del decreto attuativo che deve indicare le modalità e le procedure da seguire.
Come prepararsi?
Al momento i collaboratori interessati e che rientrino nelle condizioni previste – rapporto anteriore al 23 febbraio 2020 e mancanza di altri redditi da lavoro – potranno preparare con l’ente, associazione, società di appartenenza i documenti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti.
A titolo esemplificativo si ritiene che possano essere utili:
• copia del contratto con data anteriore al 23 febbraio 2020,
• delibera del direttivo per l’incarico,
• tesseramento,
• ricevute di pagamenti pregressi,
• bonifici relativi ai pagamenti,
• CU anno precedente (se presente),
• altro materiale che attesti lo svolgimento dell’incarico prima del 23 febbraio 2020 (fotografie, programmi, calendario attività riferiti al singolo collaboratore.
Non sappiamo se sarà necessaria la PEC ma è comunque consigliabile attivare un indirizzo PEC personale del singolo collaboratore.
Serve lo SPID?
Lo SPID serve per i liberi professionisti titolari di partita iva (ad esempio personal trainer con partita iva) per accedere al INPS.
Al momento non risulta necessario per la domanda da presentare a Sport e Salute s.p.a. da parte dei collaboratori sportivi (compensi art.67) anche considerato che è stata attivata la mail dedicata e che lo Spid è l’identità digitale per i rapporti con la pubblica amministrazione. Tuttavia per chi volesse prudenzialmente dotarsi di SPID segnaliamo che in questo periodo ci sono molte possibilità offerte gratuitamente dai gestori per il rilascio del certificato on line.
Certificazione unica: adempimenti e scadenze per a.s.d.
Tutte le a.s.d. - anche se svolgano esclusivamente attività istituzionale e non siano titolari di partita IVA - devono assolvere agli oneri del sostituto di imposta e quindi in primo luogo certificare i compensi corrisposti a ogni singolo prestatore nell’anno di imposta 2019: l’obbligo si riferisce ai redditi da lavoro dipendente, ai redditi da lavoro autonomo* (* ad esempio fatture di professionisti e consulenti, fatture per provvigioni da agenzie immobiliari e simili) e anche ai redditi diversi, tra i quali rientrano i compensi sportivi dilettantistici di cui all'art. 67 comma 1 lett.m) T.U.I.R. In particolare, l'obbligo di certificazione si riferisce a tutti i compensi, premi, indennità e rimborsi spese forfetari anche se inferiori al limite della soglia di imponibilità di euro 10.000 di cui all'art. 69 comma 2, come espressamente previsto dal regolamento di attuazione dell’art.25 l. 133/99 (d.m. n. 473/99, art. 2, comma 3).
Sono esclusi invece i rimborsi spese a piè di lista, ovvero i rimborsi spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, da intendersi riferito alla residenza del percettore.
È proprio in vista degli obblighi di certificazione che il percipiente, all’atto di ogni pagamento, deve autocertificare alla a.s.d./s.s.d. di avere o meno superato la soglia di imponibilità in modo da consentire al sostituto di imposta (a.s.d.) di operare la ritenuta ovvero di trattenere gli importi dovuti a titolo di ritenuta e addizionali sulla parte eccedente e di corrispondere al collaboratore l’importo netto.
Sulle somme eccedenti - da euro 10.000 a euro 30.658,28 - va operata la ritenuta IRPEF del 23% a titolo di imposta oltre alle addizionali (regionale e comunale); dopo il superamento della seconda soglia (oltre euro 30.658,28), la ritenuta è a titolo d’acconto. Quando vi sia il superamento della soglia - quindi nei casi più comuni il superamento del primo scaglione di euro 10.000 - la ricevuta andrà compilata con l'indicazione della somma lorda, delle ritenute e addizionali e del netto corrisposto.
Per riepilogare in sintesi gli adempimenti:
a) per tutti i redditi (lavoro dipendente, autonomo e redditi diversi - compresi i compensi inferiori alla soglia di euro 10.000) la Certificazione Unica va rilasciata al percettore delle somme entro il 31 marzo 2020 e trasmessa esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2020; tuttavia se le certificazioni si riferiscono esclusivamente a redditi esenti o non dichiarati mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, la trasmissione può avvenire entro il 31 ottobre 2020.
b) per tutti i redditi soggetti a ritenuta (lavoro dipendente, lavoro autonomo, compensi eccedenti la soglia di euro 10.000) oltre alla Certificazione Unica (in scadenza al 7 marzo 2020) va compilato e trasmesso il modello 770/20 entro il 31 ottobre 2020.
Dichiarazione IVA 2020 (periodo d’imposta 2019)
Il saldo a debito della dichiarazione annuale dovrà essere versato entro il 16 marzo 2020; non ha subito modifiche la possibilità di versare il saldo IVA annuale entro il termine previsto per le imposte relative alla dichiarazione dei redditi, applicando una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo al termine ordinario.
Attenzione: quest’anno (2020 con riferimento ai dati IVA 2019) la dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente in forma autonoma nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile.
Principali novità della dichiarazione IVA 2020
Le principali novità della dichiarazione IVA 2020 sono le seguenti:
• l’introduzione nel Frontespizio della nuova casella riservata ai soggetti ISA esonerati dall’apposizione del visto di conformità. I contribuenti che hanno applicato gli ISA e hanno ottenuto un punteggio almeno pari a 8, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per le compensazioni o per il rimborso del credito IVA annuale per un importo non superiore a 50.000 euro annui, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50 del 2017.
• la rimodulazione del quadro VA con l’eliminazione del rigo per l’adeguamento ai parametri;
• l’istituzione del nuovo quadro VP per i contribuenti che intendono comunicare in sede di presentazione della dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre;
• l’istituzione del nuovo quadro VQ per i contribuenti che intendono determinare il credito maturato in seguito a versamenti di IVA periodica non spontanei: comunicazioni d’irregolarità (art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972) o notifica di cartelle di pagamento riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (art. 21-bis del D.L. n. 78/2010).
• l’introduzione dello specifico rigo VO35, per la scelta “ordinaria” degli operatori enoturistici.
Regole per la detrazione IVA
Si riepilogano le regole da applicare in materia di trasmissione delle fatture e di detrazione dell’IVA sugli acquisti, e in particolare di quelle (diverse dalla regola generale) applicabili per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.
La fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del decreto IVA.
Nel caso di fattura differita, invece, la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA. Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.
Con la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 l’Agenzia Entrate aveva chiarito che l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza di due presupposti:
• il primo sostanziale relativo all’effettuazione dell’operazione;
• il secondo formale relativo al possesso della regolare fattura da annotare sul registro IVA.
Quindi per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata.
La data della fattura è solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l’emissione delle e-fatture, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.
L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. …”.
La regola generale quindi prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1 comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.
Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.
Esempio: un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2019. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2019, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all’invio in data 2 gennaio 2020. La fattura viene consegnata dal SdI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data.
Si tratta di documento di acquisto relativo all’anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2019), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.
Ne consegue che l’imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2020, ad avvenuta registrazione.
Inoltre, nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2019, non venga registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2020, in apposito sezionale - o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. L’IVA dovrà concorrere al modello IVA 2020 riferimento 2019, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2020, nella quale viene effettuata la registrazione.
Quindi, in sintesi, potrebbero presentarsi questi casi:
Fattura emessa a dicembre 2019
Ricevuta e registrata a dicembre 2019 // Detrazione in dicembre 2019
Ricevuta nel 2019 ma registrata nel 2020 (entro aprile 2020) // Detrazione in Dichiarazione IVA del 2019 e registrazione tramite sezionale
Ricevuta nel 2019 ma registrata nel 2020 (dopo aprile 2020) // Detrazione non ammessa
Ricevuta e registrata a gennaio 2020 // Detrazione ammessa a gennaio 2020
Dichiarazioni con saldo IVA a credito
Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2019 (comprensivo di quello riferito a fatture 2019 registrate nel 2020 per i motivi e con le modalità sopra indicate) può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2020 (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2019), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.
L'eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile, il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.
I contribuenti che hanno applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze hanno ottenuto un punteggio riferito al 2018 almeno pari a 8, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità così come dalla prestazione della garanzia per le compensazioni o per il rimborso del credito IVA annuale per un importo non superiore a 50.000 euro annui, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50 del 2017.
Ai sensi delle novità introdotte dal Decreto Legge 50/2017, in tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è più consentito l'utilizzo dell'home banking.
Chi avesse maturato nel 2018 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2019, potrà proseguirne l'utilizzo (codice tributo 6099 - anno 2018) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2019, all'interno della quale il credito dell'anno precedente sarà, per così dire, "rigenerato" andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2019.
Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell'art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto:
• da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l'applicazione di una sanzione del 50% dell'importo indebitamente compensato),
• e, dall'altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.
Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione "orizzontale" o "esterna" dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta "verticale" o "interna", ossia la compensazione dei predetti crediti con l'IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.
Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge n. 225/2016) ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l'ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l'asseverazione. L'innalzamento del limite non però riguardato l'ipotesi della compensazione ma solo quella del rimborso.
Per predisporre tempestivamente la dichiarazione IVA, anche al fine di anticipare eventuali compensazioni del credito, la documentazione da parte Vostra dovrà esserci consegnata non appena possibile e comunque entro il 07/02/2020.
Tratto da My Solution
Regole per il corretto utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali
Le compensazioni “orizzontali” (ossia tra tributi diversi) dei crediti fiscali sono da diversi anni soggette a numerose limitazioni: i vincoli maggiori riguardano da sempre i crediti Iva, ma nel tempo sono state introdotte limitazioni anche con riferimento agli altri tributi, non dimenticando poi il blocco alla compensazione che interessa i soggetti che presentano debiti erariali iscritti a ruolo.
Le novità del “Decreto Fiscale”
In questo processo normativo tendente a contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni, si inseriscono le rilevanti novità contenute nell’articolo 3, D.L. 124/2019 (convertito, con modificazioni, nella L. 157/2019) che prevede, già con riferimento ai crediti maturati nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per l’importi superiori a 5.000 euro annui, anche per i tributi diversi dall’Iva, il loro utilizzo in compensazione “orizzontale” solo 10 giorni dopo aver trasmesso telematicamente la relativa dichiarazione dalla quale gli stessi traggono origine.
Con le recenti modifiche, poi, si incrementano i casi nei quali occorre fare ricorso ai canali ufficiali dell’Agenzia entrate per trasmettere modelli F24 recanti compensazioni orizzontali, anche parziali: anche i privati (cioè i soggetti non titolari di partita Iva) e i sostituti d’imposta, infatti, saranno d’ora in avanti tenuti a presentare i modelli F24 esclusivamente tramite i canali “ufficiali” dell’Agenzia (direttamente attraverso entrate o Fisconline oppure rivolgendosi ad intermediari abilitati).
Con la recente risoluzione n. 110/E/2019 l’Agenzia entrate ha fornito i primi chiarimenti in relazione a tali nuove disposizioni, riportando in calce una utile tabella che propone i codici tributo dei crediti utilizzabili in compensazione.
Vediamo, pertanto, di riepilogare brevemente le principali regole di compensazione dei predetti crediti.
Le regole per i crediti Iva
In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all’anno 2019 emergente dalla dichiarazione annuale Iva 2020, occorre ricordare che l’utilizzo del credito Iva per importi superiori alla soglia dei 5.000 euro:
• può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge ed è obbligatorio effettuare tramite soggetti a ciò abilitati i controlli previsti ai fini dell’apposizione del “Visto di conformità”.
Per le c.d. start up innovative iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese è previsto in relazione alla compensazione dei crediti Iva, in luogo dell’ordinario limite di 5.000 euro, uno speciale e più favorevole limite di 50.000 euro.
Va, infine, ricordato che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni “orizzontali” (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall’Iva o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle “Iva da Iva”, anche se superano le soglie sopra indicate.
Ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. La compensazione dei crediti fiscali (pertanto, anche dei crediti annuali Iva di qualsiasi importo essi siano) torna a essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo “RUOL” istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.
Compensazione “libera” per i crediti Iva annuali non superiori a 5.000 euro
Chi intende utilizzare in compensazione il credito Iva annuale del 2019 per importi non superiori a 5.000 euro può presentare il modello F24:
• a partire dal 1° gennaio 2020;
• senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva.
Tali compensazioni per importi non superiori a 5.000 euro sono possibili indipendentemente dall’ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i “primi” 5.000 euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.
In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla circolare n. 29/E/2010:
• non ricadono nel monitoraggio (quindi solo liberi) gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d’imposta che sorgono successivamente (ad esempio: credito Iva dell’anno 2019 risultante dalla dichiarazione Iva 2020 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2020);
• devono essere conteggiate nel limite, invece, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (ad esempio: debito Iva ottobre 2019 ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva dell’anno 2019 risultante dalla dichiarazione Iva 2020).
Compensazione dei crediti Iva annuali superiori a 5.000 euro
Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro, invece, per la parte che eccede tale limite, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva. Il contribuente non dovrà più attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale, ma potrà effettuare la compensazione del credito annuale per importi superiori a 5.000 euro annui, già a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva.
Esempio
Stante l’attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale Iva in forma autonoma (fissato al 1° febbraio 2020), nel caso di presentazione del modello di dichiarazione annuale Iva, ad esempio, in data 7 febbraio 2020, sarà possibile effettuare la compensazione del credito Iva da essa derivante, per importi superiori a 5.000 euro, già a partire dal successivo 17 febbraio 2020 (il 16 febbraio 2020 cade di domenica). Il termine a partire dal quale è possibile eseguire la compensazione si presenta come un termine “mobile” che dipende dal momento in cui si trasmette telematicamente la dichiarazione Iva annuale.
Residuo credito Iva annuale relativo all’anno 2018
Infine, per una corretta applicazione di tali regole si ricorda che:
• il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2018, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e utilizzato nel 2020 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2020 relativa all’anno 2019, non deve sottostare alle regole descritte, a condizione che non venga fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva (in pratica, nel modello F24, deve ancora essere indicato “2018” come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo al 2018 la dichiarazione annuale è già stata presentata nel 2019 e, quindi, le tempistiche sono già state rispettate;
• al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2018 emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti “rigenerato” nella dichiarazione Iva 2020 come credito Iva relativo all’anno 2019 e come tale soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.
Per evitare di incorrere in sanzioni, si invita, pertanto, la gentile clientela a valutare molto attentamente la presentazione di modelli F24 recanti utilizzi in compensazione “orizzontale” del credito Iva relativo all’anno 2019 o del residuo credito Iva relativo all’anno 2018.
Le regole per gli altri crediti
I contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale con modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap per importi superiori a 5.000 euro annui devono richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), D.Lgs. 241/1997.
Le “nuove” regole in tema di compensazione “orizzontale”
Analogamente a quanto previsto per la compensazione dei crediti Iva, a partire dai crediti maturati nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per l’importi superiori a 5.000 euro annui, anche per gli altri crediti fiscali (imposte sostitutive, imposte sui redditi e addizionali e Irap) il loro utilizzo in compensazione “orizzontale” è possibile solo 10 giorni dopo aver trasmesso telematicamente la relativa dichiarazione dalla quale gli stessi traggono origine. La compensazione orizzontale dei presenti crediti, pertanto, richiede la necessità di eseguire preventivamente i controlli finalizzati all’apposizione del visto di conformità e, quindi, la preventiva trasmissione telematica del modello dichiarativo dal quale emerge il credito. Dal 1° gennaio 2020, pertanto, i contribuenti potranno liberamente utilizzare in compensazione orizzontale solo i crediti di importo non superiore alla soglia dei 5.000 euro.
Limite massimo alla compensazione
In tema di compensazione di crediti, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, L. 388/2000 è previsto un limite di 700.000 euro per ciascun anno solare. Il limite relativo ai subappaltatori edili (coloro cioè che hanno un volume d’affari relativo all’anno precedente costituito almeno per l’80% da prestazioni rese nell’ambito di contratti d’appalto) è fissato in 1.000.000 euro.
Al riguardo, si deve ricordare che il limite di compensazione in commento si applica:
• cumulativamente, a tutti i crediti d’imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione “orizzontale” nel modello F24;
• a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del credito e dall’anno della sua formazione.
Detto limite riguarda quindi anche i crediti Iva, sia annuali che trimestrali