LA PERSONALITÀ GIURIDICA PER LE A.S.D.
Scritto da Prof. Fabio Fraternali*LA PROCEDURA DEL RICONOSCIMENTO GIURIDICO, UNA SOLUZIONE ALTERNATIVA ALLA TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI
Con l’introduzione della riforma dello sport si apre per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (Asd), a salvaguardia dei Presidenti ed amministratori, un innovativo ed alquanto auspicato scenario, ovvero l’acquisizione della personalità giuridica attraverso una procedura semplificata. Innumerevoli sono le Asd che ancor oggi si costituiscono come “enti personificati”, benché le tutele a favore degli amministratori, garantite dalla costituzione di enti sportivi in forma di società di capitali “Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata” (SSDRL), raffiguri un assetto societario statisticamente sempre più impiegato dagli enti sportivi. Per le associazioni sportive dilettantistiche, che si sono avvalse, nella fase costitutiva delle disposizioni previste per gli enti personificati e che intendessero, quindi, conseguire la personalità giuridica, nel corso della loro vita associativa, gli stessi enti potranno accedere alla procedura di riconoscimento giuridico, con l’ausilio e la competenza di uno studio notarile. È questa la principale novella contenuta nel nuovo regolamento emanato dal Dipartimento dello Sport, pubblicato lo scorso 29 gennaio, sul proprio sito ufficiale. Il regolamento risulta efficacemente modificato, rispetto a quello precedentemente vigente, per tener conto soprattutto delle novità apportate ai DD.lgs nn.36 e 39 del 2021 e dal D.lgs 29.8.2023 n. 120. In particolare, l’Art.14 del citato D.Lgs 39, ha dato impulso alla creazione di una apposita piattaforma gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato per il deposito della documentazione presso il Rasd, (Registro Attività Sportive Dilettantistiche), rendendo di fatto tecnicamente operativo il sistema. L’opportunità di acquisire la “personalità giuridica”, permette alle ASD di assumere la titolarità, in via autonoma, di diritti ed obblighi, rispetto a coloro che l’ente sportivo lo rappresentano ed lo amministrano, schermando così, come per le società a responsabilità limitata, il patrimonio dell’associazione, rispetto a quello personale, generando la così definita “autonomia patrimoniale perfetta”. Ai componenti il Consiglio Direttivo, o nel caso, a tutti coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente, non può essere richiesto, dai creditori dell’associazione, il pagamento per i debiti contratti da quest’ultima. A loro volta i creditori personali dei singoli associati non possono pretendere dall’associazione il soddisfacimento delle loro ragioni.
Condivisibili, sul tema, le argomentazioni espresse dallo Studio del Notariato, di seguito meglio approfondito, in merito all’ipotesi in cui l’Asd non riconosciuta, voglia ottenere la personalità giuridica. In questo caso non può parlarsi trasformazione, bensì di “passaggio” da Asd non riconosciuta a riconosciuta. Non si assiste, infatti, ad un mutamento della forma giuridica, bensì all’acquisizione, da parte dell’ente, di una patrimonialità perfetta. Inclini a tale indirizzo, le novelle contenute in materia di enti sportivi, più compiutamente l’articolo 14 del Dlgs 39/2021, ma anche l’orientamento espresso dal Ministero del Lavoro con la circolare 9/2022, che prevede, in tali casi, l’applicabilità della disciplina ordinaria in tema di personalità giuridica degli ETS. Invero, nell’ambito Enti del Terzo Settore, la più evidente differenza tra l’iscrizione di cui all’articolo 22 del C.T.S., (Codice del Terzo Settore), in rubrica “riconoscimento della personalità giuridica” e quella di cui all’articolo 47, più compiutamente la semplice “iscrizione” al RUNTS, risiede nel fatto che solo nel primo caso l’ente che sia privo di personalità giuridica, potrà acquisirla, quale effetto ulteriore dell’iscrizione nel RUNTS.
A tal riguardo, il regolamento del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, (RASD) dispone, all’art.11, una precisa guida sull’applicazione della novativa procedura tesa al riconoscimento della personalità giuridica, agevolando la prassi da seguire. Quanto sopra in correlazione con quanto previsto dalla riforma del terzo settore, così anche le realtà del mondo sportivo avranno la possibilità di richiedere la personalità giuridica, mediante l’iscrizione nel RASD. Le Asd, che intendano acquisire la personalità giuridica, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 28 febbraio 2021 nr 39, devono soggiacere agli artt. nn. 5 e 6 del citato regolamento, ed accludere all’istanza di riconoscimento determinati documenti. Più compiutamente il rendiconto economico finanziario o in alternativa il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea unitamente alle deliberazioni conseguenti che, nel caso, evidenzino eventuali modifiche statutarie e quelle delle assegnazioni delle cariche.
La figura del Notaio e quella del Revisore dei Conti, assumerà un ruolo imprescindibile per l’intero processo amministrativo di riconoscimento giuridico. In particolare, il Notaio che ha redatto l’atto costitutivo e lo statuto, o il verbale di assemblea straordinaria, dovrà verificare la sussistenza dei requisiti per al fine del completamento dell’intera procedura. Accanto a ciò, particolare attenzione dovrà essere riposta con riferimento alla documentazione necessaria per attestare il patrimonio minimo dell’ammontare di euro 10 mila. Laddove il patrimonio sia costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore dovrà risultare da una relazione giurata di stima, di un revisore legale o di una società di revisione iscritta nell’apposito registro, non anteriore a 120 giorni dall’atto. Il notaio sarà poi onerato a trasmettere l’atto costitutivo, o il verbale di assemblea, con lo statuto all’organismo sportivo a cui l’ente risulta affiliato. Specularmente alle previsioni dell’Art. 22 del CTS, il notaio sarà poi tenuto a depositare la documentazione, entro 20 giorni al Rasd, nell’apposita sezione. Potrebbe presentarsi il caso in cui il notaio non ritenga sussistenti le condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica nel qual caso lo stesso provvederà a darne comunicazione motivata entro 30 giorni agli amministratori dell’ente che, in questo, potranno procedere in via autonoma all’iscrizione, così come previsto dall’articolo 22 del Codice del terzo settore. Con riguardo alle associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica già iscritte nel Registro ai sensi dell’art. 14 del D.lgs 39/2021, in caso di successive modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto, sarà cura del notaio rogante provvedere al deposito presso il Registro nei 30 giorni successivi al ricevimento dell’atto modificativo.
Per completezza di informazione, corre ora l’obbligo precisare che nell’attuale ordinamento legislativo, per le Asd era già prevista la possibilità di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, attraverso l’iscrizione al Registro detenuto presso le Prefetture secondo le previsioni di cui all’art.4 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Il primo aspetto che si pone, in tal caso, è appurare se le Asd “debbano” utilizzare la nuova procedura “semplificata” prevista dall’articolo 14, D.Lgs. 39/2021 o “possano” utilizzarla, potendola scegliere in alternativa al citato DPR 361/2000. Come già accaduto per l’articolo 22 del CTS, per gli ETS, la procedura da utilizzare per una Asd è, senza dubbio, quella prevista dall’articolo 14, D.Lgs. 39/2021 e ciò deve ritenersi altresì confermato indirettamente, dal successivo comma 1-ter, il quale dispone che per le associazioni già in possesso della personalità giuridica ex D.P.R. 361/2000 che ottengano l’iscrizione al RNASD è prevista la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 361/2000, evidenziando, pertanto, il prevalere della nuova regolamentazione su quella già esistente dall’anno 2000.
Un’alternativa alla procedura del riconoscimento giuridico delle Asd in rassegna, per gli effetti alternativi ed equivalenti, risiede nell’istituto della “trasformazione” dell’ente sportivo, oggetto di recenti chiarimenti del Notariato, esattamente con la nota nr. 23/2023. In particolare nel citato approfondimento, vengono stigmatizzate, in punto di diritto, alcune criticità sulla trasformazione da associazione sportiva (Asd), non riconosciuta, in società sportiva dilettantistica (Ssd) di capitali o cooperative. Alla base della riflessione tematica avviata dallo studio del Notariato, emergerebbe il giudizio che le associazioni non riconosciute, non rientrerebbero nelle previsioni legislative, che consentirebbero alle Asd di poter procedere con la trasformazione così definita “eterogenea” in società di capitali. Ciò dovrebbe indurre a riflettere sull’eventuale ammissibilità di una tale ipotesi di trasformazione. Dello stesso avviso la dottrina maggioritaria che muoverebbe i propri principi, in base ai quali, le sole associazioni riconosciute sarebbero in grado di offrire garanzie necessarie sulla consistenza patrimoniale. Così come in alto affermato, per il riconoscimento giuridico di cui al D.Lgs 39, in ordine al patrimonio minimo dell’ammontare di euro 10.000,00, condivisibilmente, osserva il Notariato, che la relazione di stima è necessaria in tutti i casi in cui l’ente di partenza non sia rappresentato da una società di capitali. La relazione giurata, come già in rassegna, non dovrà essere anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell’atto costitutivo. La relazione è necessaria anche nel caso in cui la richiesta di acquisto della personalità giuridica provenga da associazione già costituita e anche se il patrimonio è costituito da solo denaro. Si può asserire altresì che anche nell’ipotesi di trasformazioni che coinvolgono le associazioni riconosciute, occorra imprescindibilmente la verifica in ordine alla congruità del patrimonio dell’associazione. Lo Studio del notariato infine propende per una soluzione affermativa all’ipotesi di trasformazione in esame, dunque, la sicura ammissibilità della trasformazione delle associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute. D’altro canto, come correttamente rilevato dal Notariato, imporre alle associazioni non riconosciute che intendono trasformarsi in società di capitali di ottenere preventivamente la personalità giuridica, per garantire la consistenza patrimoniale, contravverrebbe ai principi di economia dei mezzi giuridici. Si consideri, poi, come testualmente recita lo studio del notariato, la sicura ammissibilità della trasformazione delle associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute anche in società sportive professionistiche, pure alla luce della Legge n. 128/2004. Anzi questo tipo di trasformazione può essere una strada obbligata, qualora si presenti il caso di un’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta che a seguito della vittoria nel campionato di riferimento venga ammessa a disputare un campionato professionistico ed abbia, pertanto, l’obbligo di adeguare conseguentemente la struttura giuridica.
*Dott. in Legge – Dott. Commercialista Revisore Legale Abilitato al Patrocinio Legale Professore in Diritto delle Società Sportive; Corso di Laurea in Giurista per le Imprese e per la Pubblica Amministrazione, Alma Mater Studiorum Università di Bologna.
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