Esenzione sul bollo per ASD/SSD: confermata anche per l’estratto conto bancario
Scritto da Avv. Biancamaria StivanelloCon la risposta all’interpello n. 361 del 30 Agosto 2019 l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’esenzione dall’imposta di bollo per le ASD/SSD si riferisce anche alle ricevute rilasciate agli associati/tesserati a fronte di corrispettivi specifici istituzionali (ad esempio le ricevute per i corsi) e agli estratti conto bancari. Si ricorda che l’agevolazione è stata introdotta con la legge di bilancio 2019 (L.30/12/2018 n.145 comma 646) che ha modificato l’art. 27 –bis Allegato B d.p.r. 642/72 relativo agli atti, documenti e registri esenti dall’imposta in modo assoluto.
Nello specifico la disposizione comprende: “… atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni posti in essere o richiesti …” dai soggetti esentati.
I soggetti esonerati in origine erano le Onlus; in seguito l’agevolazione è stata estesa alle Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni FSN/DSA/EPS con l’art. 90 della L.289/02 ed ora, con la legge di bilancio 2019, anche alle a.s.d. e alle s.s.d. riconosciute dal Coni.
Non vi è dubbio che la norma si riferisca a una serie di atti emessi o formati dalle ASD/SSD, come ad esempio i contratti, i verbali assembleari e le ricevute rilasciate a fronte delle quote associative e dei corrispettivi specifici incassate da soci/tesserati.
Quanto all’estratto conto bancario si era posta in dubbio l’esclusione perché le banche avrebbero l’obbligo di trasmettere al cliente l’estratto conto e quindi non si tratterebbe di un atto “richiesto” ma “dovuto”, assoggettato al bollo a prescindere dalla natura giuridica del cliente e dalle particolari agevolazioni fiscali spettanti. In realtà - come avevo già segnalato con la mia circolare del 2/1/2019 - dal tenore delle norme e considerato che la nuova esenzione per le ASD/SSD è introdotta come estensione di quella originariamente prevista dalle Onlus all’art.17 D.Lg.vo 460/97, non vi è ragione per considerare escluso l’estratto conto bancario dall’agevolazione. Sul punto era chiara una “vecchia” Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 4/11/1998 : gli estratti conto bancari inviati alle Onlus non sono soggetti all’imposta di bollo.
A dirimere ogni residua incertezza interviene ora la risposta all’interpello n.361/2019 per cui Vi invito a fare le opportune verifiche e a richiedere alla Vostra filiale di riferimento lo storno degli importi eventualmente ed erroneamente addebitati a partire dal 1/1/2019.
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