Emergenza Coronavirus (aggiornato al 5 marzo)
Scritto da Avv. Andrea Albertin e avv. Biancamaria StivanelloOBBLIGHI, PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI PER LE ATTIVITÀ SPORTIVE
L’ultimo provvedimento adottato dal Governo – D.P.C.M. 4.3.2020 pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale – prevede una serie di obblighi e prescrizioni per le attività sportive valide per tutto il territorio nazionale, che vanno a sostituire quanto previsto dai precedenti provvedimenti e, nelle zone rosse e gialle, a cumularsi con i precedenti provvedimenti.
Proviamo a fare chiarezza.
IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE dal 4 marzo e fino al 3 aprile 2020
• attività agonistiche: a porte chiuse e con controllo medico Gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato e le sedute di allenamento degli atleti agonisti sono consentiti – tranne che nei comuni della zona rossa – all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico: in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
• sport di base: palestre, piscine e centri sportivi aperti nel rispetto della distanza anticontagio Le attività sportive di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammesse esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto del c.d. droplet e quindi purché sia possibile mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro.
NB: il rispetto della distanza anticontagio vale anche per le attività all’aperto.
• manifestazioni ed eventi sportivi non agonistici, ludici, associativi, culturali e di qualsiasi altra natura
sospesi, in qualsiasi luogo sia pubblico che privato, quando comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza anti contagio (distanza interpersonale di almeno un metro)
• qualsiasi attività convegnistica o congressuale
sospesa
Misure di prevenzione igienico sanitaria
(in generale per tutti e con precise indicazioni per gli ambienti sportivi)
• lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
• evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
• evitare abbracci e strette di mano;
• mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
• igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
• evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
• non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
• pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
• usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
Importante: l’inosservanza delle prescrizioni di contenimento dell’emergenza epidemiologica essendo dettate per la tutela della salute pubblica, sono punite, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell’art. 650 codice penale.
VENETO, EMILIA-ROMAGNA, Province di Pesaro-Urbino e Savona
In sostanza le prescrizioni già adottate dal D.P.C.M. del 1 marzo 2020 e valide fino all’8 marzo per le zone gialle vengono ora estese a tutto il territorio nazionale dal nuovo decreto, ma con ulteriori specificazioni che vanno dunque a sovrapporsi e cumularsi con quelle già in atto: quindi per attività agonistiche, apertura palestre, piscine e centri sportivi si rinvia a quanto sopra.
Si evidenzia inoltre che nelle zone gialle valgono anche le precedenti prescrizioni. In particolare si segnalano, per l’interesse sportivo, la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo non agonistico o religioso anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico e anche a prescindere dall’affollamento che non consenta il rispetto della distanza anti contagio.
LOMBARDIA e Provincia di Piacenza
Il sovrapporsi dei provvedimenti e la previsione da parte del decreto 4 marzo di far salva l’applicazione delle precedenti prescrizioni per le zone gialle, comportano, in base ad una interpretazione letterale delle disposizioni, che ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 1 marzo 2020 continuano ad essere sospese le attività delle palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori. L’efficacia delle disposizioni giá previste per le zone gialle dal decreto del 1 marzo si intendono prorogate fino al 3 aprile 2020 come ha chiarito l’ ufficio per lo sport della Presidenza Consiglio Ministri nell’aggionamento appena pubblicato sul sito istituzionale, superando quindi i dubbi e le incertezze sulla cessazione delle misure speciali per zone gialle Lombardia e Provincia di Piacenza alla data dell’ 8 marzo.
Comuni della zona rossa
(Vo’ in Veneto; altri comuni in Lombardia indicati all’allegato 1 D.P.C.M. 1.3.2020)
Si continuano ad applicare le prescrizioni del Decreto 1 marzo 2020 e si applicano cumulativamente anche le prescrizioni del nuovo decreto, ove più restrittive.
Infine, qualche spunto per l’organizzazione delle attività al tempo del Coronavirus
Il decreto del 4 marzo, nell’ambito delle misura di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale, contiene anche una raccomandazione specifica per le associazioni culturali e sportive, oltre che per i comuni e per gli altri enti territoriali:
• offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero presso il domicilio degli interessati.
Poiché probabilmente la lotta al virus sarà una lunga maratona e non una gara di velocità, suggeriamo di non pianificare attività a breve termine anche nelle date successive alle decadenze del presente Decreto. Sintetizzando: è provabile che venga prorogato.
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