Da Asso Professioni - Oggetto fondo di garanzia
Scritto da RedazioneSUBITO IL VIA ALLE MISURE DEL DECRETO “CURA ITALIA”
Circolare del Gestore Mediocredito Centrale n. 8/2020 del 19.03.2020
In un comunicato del 19 marzo 2020 il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha annunciato che: "Sono immediatamente operativi i provvedimenti del decreto ‘Cura Italia’ che ampliano di 1,5 miliardi di euro la dotazione del Fondo di Garanzia e semplificano le modalità di intervento. Le piccole e medie imprese italiane possono quindi accedere da subito al credito usufruendo di una serie di misure agevolative volte a fronteggiare questa straordinaria emergenza":
- La garanzia diventa gratuita per tutte le operazioni. Si applica la percentuale massima di copertura (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) fino ad un importo massimo garantito di 1,5 milioni per singola impresa (al superamento di tale soglia si applicano le misure ordinarie di copertura).
- È esclusa la valutazione dell’andamento dell’impresa.
- Diventano ammissibili le operazioni finalizzate all’estinzione di finanziamenti (rinegoziazione finanziamenti o consolidamento di passività a breve) erogati dalla stessa banca (o gruppo bancario).
- Viene estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici.
- È annullato il pagamento delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie presentate dalla data di entrata in vigore del decreto.
- Sono ammessi a garanzia, gratuitamente e senza valutazione, i finanziamenti a favore di persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (finanziamenti inferiori a 18 mesi fino a 3.000 euro di importo).
Per l’elenco completo dei provvedimenti del decreto “Cura Italia” relativi al Fondo di garanzia consultare la
Circolare del Gestore Mediocredito Centrale n. 8/2020 del 19 marzo 2020.
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