Società sportiva dilettantistica lucrativa: necessità o follia?
Scritto da RedazioneL’avvenuto inserimento, da parte del Ministro dello Sport Lotti, nello schema della prossima legge di Bilancio di una serie di provvedimenti sullo sport, tra i quali la creazione di una figura di società sportiva dilettantistica lucrativa, ha scatenato, sulla stampa e sui social notevoli polemiche. Tutti gli enti di promozione sportiva si sono schierati compatti contro questo provvedimento che potrebbe anche, pertanto, non avere, nel suo iter parlamentare, vita facile.
Dato per premesso, quindi, che stiamo parlando di una ipotesi di lavoro non possiamo che salutare con favore l’eventuale approvazione del provvedimento.
Innanzitutto dobbiamo evidenziare due aspetti in premessa. In origine anche lo sport professionistico prevedeva la partecipazione solo di società non lucrative. È solo con la novella del 1996 alla L. 91/1981 che per il professionismo sportivo è stata aperta la porta alla lucratività. Altrettanto accadeva con le imprese sociali, inizialmente solo “non profit” (D.Lgs. 155/2006) e ora, dopo la riforma del terzo settore, il D.Lgs. 112/2017, che ha integralmente rivisto la materia al suo articolo 3, comma 3, ne contempla la possibilità (sia pure parziale e limitata) di distribuire utili.
Se appare altrettanto pacifico che molti sodalizi dilettantistici hanno volumi d’affari più cospicui di molte realtà professionistiche, la domanda che sorge spontanea è: perché il mondo dilettantistico non dovrebbe aprire al profitto?
La funzione iniziale della non lucratività era legata alla crescita per investimenti interni. Le risorse che venivano prodotte, avendo l’obbligo di reinvestimento integrale, avrebbero prodotto incremento di attività.
Questo nei fatti non avviene. Anche (ma ovviamente non solo) a seguito della possibilità di riconoscere ingenti “compensi sportivi”, di fatto scarsissime risorse prodotte dal mondo dilettantistico vengono reinvestite all’interno dello stesso.
La crisi della finanza pubblica impone la necessità di destinare capitali privati in favore dello sport dilettantistico e solo remunerandolo avremo la possibilità di ricercarlo.
È sufficiente che la norma mantenga ben definiti e differenziati i due percorsi, quello non lucrativo e quello for profit. D’altro canto nel sociale abbiamo infiniti esempi di convivenza, nello stesso settore, di attività lucrative e attività che invece statutariamente non lo sono.
Qualche battuta sul testo che ha iniziato il suo iter parlamentare. Viene previsto, come già accade anche per l’impresa sociale, che la figura della società sportiva dilettantistica lucrativa potrà essere costituita facendo riferimento a tutte quelle previste dal libro quinto del codice civile. Potranno essere, pertanto, costituite, oltre che in forma di società di capitali o cooperativa, anche come società di persone (ad esempio società in nome collettivo).
A pena di nullità lo statuto dovrà indicare la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa”, nell’oggetto sociale lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche (si segnala che detta attività non necessariamente deve essere prevalente, pertanto, potrà essere inserita all’interno di altre attività imprenditoriali poste in essere dalla società sportiva medesima, ad esempio gestione di un centro estetico o di dimagrimento), il divieto per gli amministratori di ricoprire analoghi incarichi in altre associazioni o società sportive dilettantistiche, norma già presente al comma 18-bis dell’articolo 90 della L. 289/2002, e, come novità, l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, “in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo”, la presenza di un laureato in scienze motorie con la qualifica di direttore tecnico.
Questa appare la parte più “incompiuta” della bozza di testo in esame, in quanto, per come attualmente formulata, dovrebbe essere applicata anche in occasione della disputa di gare sportive con ingresso a pagamento per gli spettatori, che, ove così fosse, non se ne comprenderebbe assolutamente la ratio.
Con ogni probabilità il legislatore ne voleva limitare l’istituzione solo alle attività corsistiche svolte in palestra ma la terminologia usata appare equivoca. Così come dubbi permangono, sia sulla necessità obbligatoria della presenza del responsabile tecnico per tutta la durata della apertura del centro (in tal caso sarà necessario almeno incaricare due soggetti diversi a tale mansione), sia su quali siano le sue effettive responsabilità in merito al ruolo ricoperto.
Viene prevista la riduzione al 50% dell’aliquota Ires e l’aliquota Iva applicabile sulle prestazioni al 10%.
Ciò dovrebbe significare l’assenza di ogni forma di attività istituzionale, pertanto, tutti i proventi diventerebbero soggetti ad Iva e componenti positivi di reddito, nonché tutti i costi inerenti sarebbero deducibili. Non sarebbe più necessario, pertanto, inserire in statuto i criteri, tanto bersagliati, previsti dall’articolo 148 del Tuir. Ovviamente non si potrebbe neanche godere delle agevolazioni per l’attività commerciale della L. 398/1991.
Sarà comunque necessario che le Federazioni e gli enti di promozione sportiva recepiscano nei loro regolamenti questa nuova realtà e adottino le relative modifiche ai loro regolamenti.
1 comment
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Sabato, 16 June 2018 12:55
postato da Brayden
Sono sicuro che questo articolo abbia toccato
tutti gli utenti , è davvero veramente ben scritto, un post da condividere!
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